{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-02-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-126_2004-02-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48231&nX40_KEY=4925566&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "4b05fff45b062de2eb2f6dffc6058500"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:07:08", "Checksum": "3e75b116286f3bdc0098bde32aa0aed1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nin particolare per avere trasmesso al Dipartimento delle opere sociali una registrazione clandestina di una conversazione privata avuta con il dott. __________ presso il suo studio medico in data 22.04.1998, per la quale è già incorsa in una decisione di condanna relativa all'esecuzione materiale della registrazione,\ne meglio come descritto nel decreto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo in esame?\n2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?\n3. Deve essere condannata al pagamento di una indennità alla Parte civile?\n4. Deve essere ordinata la confisca della cassetta sulla quale è stata registrata la conversazione del 22.4.1998?\nSull'opposizione della parte civile alla presenza dei giurati.\n__________ non ha dichiarato di rinunciare agli assessori giurati : ciò ha imposto di procedere alle formalità previste dalla LOG per la scelta dei giurati con conseguente loro convocazione.\nLa parte civile, in ingresso di dibattimento, si è opposta alla loro presenza, stante l’assenza dell’accusata.\nLe rappresentanti di accusa e difesa si sono invece espresse per la loro permanenza.\nIl Presidente, richiamato l’art. 39 LOG, che non vieta l’intervento degli assessori giurati nei processi contumaciali prevedendo semplicemente la facoltà di rinunciare alla loro presenza, ritenuto inoltre che l’accusata sarebbe sempre potuta comparire nel corso del dibattimento non essendo noti reali motivi di impedimento, ha respinto l’opposizione della parte civile considerando così validamente costituita la Corte con i cittadini giurati.\nSulla richiesta della difesa di sottoporre a perizia la sua assistita con conseguente rinvio dell’odierno dibattimento.\nLa difesa ha chiesto la sospensione del dibattimento affinchè “la signora venga sottoposta ad una perizia, onde poter verificare il suo stato mentale” (v. doc. Dib _).\nAccusa e parte civile si sono opposti alla domanda.\nLa Corte ha respinto la richiesta ritenuto che la stessa non si fonda su alcun elemento probatorio (ad es. certificato medico) e che oggi si pongono oggettive difficoltà nel valutare a livello peritale la responsabilità scemata o l’eventuale irresponsabilità per fatti accaduti dal marzo 2000 al gennaio 2002, infine in considerazione del fatto che nè i magistrati inquirenti nè le autorità giudicanti che fino ad oggi sono state interessate alle diverse fattispecie (v. ultra) hanno mai sollevato i dubbi esposti dalla difesa. D'altro canto non v'è chi non veda come, formulata a qualche settimana dalla prescrizione dell'imputazione di cui all'atto d'accusa aggiuntivo, la richiesta appaia oltre tutto pretestuosa.\nConsiderato, in fatto e in diritto\n1. Assente l’accusata mancano alla Corte elementi di conoscenza della sua vita anteriore, assenti pure negli incarti richiamati dal Ministero pubblico (NLP __________) e dalla Pretura di __________ (DT __________).\nDall’estratto del casellario giudiziale svizzero emerge una precedente condanna del 12.05.1997 per diffamazione, ingiuria e registrazione clandestina di conversazioni.\nLa vicenda oggi in esame trae comunque origine il 15.04.1998 allorquando __________ si è sottoposta presso lo studio del Dott. __________ ad un’endoscopia. A suo dire, in quel frangente essa avrebbe avvertito forti dolori all’addome. Inoltre, essa avrebbe protestato per essere stata sollecitata dal medico e dal personale ausiliario ad alzarsi e ad andarsene nonostante le sue precarie condizioni. Tornata nello studio il 22 aprile successivo per conoscere l’esito degli esami di laboratorio, il Dott. __________ le comunicava che non sussistevano anormalità. __________ ha preteso in quel frangente la consegna della cartella clinica del medico richiamandosi alla legge sanitaria. Ne è nata una discussione piuttosto accesa con il gastroenterologo e con parte del suo personale sostanzialmente dovuta al pagamento delle fotocopie degli atti medici. Di rilievo è che, in quell'occasione, la __________ ha attivato il registratore che teneva nella borsetta, all'insaputa dei suoi interlocutori.\nIl 21.07.1998 __________ ha querelato il Dott. __________ per lesioni semplici, minacce ed ogni altro reato ipotizzabile in relazione a quanto successo il 22 aprile precedente (procedimento conclusosi con Decreto di non luogo a procedere del 31.03.2000).\nIl Dott. __________ ha a sua volta inoltrato un esposto al Ministero pubblico nei confronti della __________ a titolo di diffamazione e registrazione clandestina di conversazioni. Interrogata sui fatti del 22.04.1998 in veste di querelata, __________ ha tra l’altro dichiarato quanto segue in data 2.03.2000 dinanzi ad un Segretario del Ministero pubblico, presenti il di lei patrocinatore nonchè quello del querelante:\n\" ... che, oltre a confermare la mia deposizione, voglio inoltre aggiungere un fatto che in denuncia 21.7.98 è stato solo marginalmente toccato e questo anche nel verbale che ho appena letto.\nRicordo che in data 15.4.1998 il dr. __________ effettuò su di me la colonoscopia. Dichiaro a questo proposito che in quella occasione, effettuando tale esame, il dr. __________, nell’utilizzo della sonda, infilata nel mio intestino, procedette in modo tale da procurarmi molti dolori. Dichiaro che il suo modo di agire in quella occasione posso descriverlo di demoniacale e a sfondo sessuale. Posso dire che egli nell’utilizzare la sonda, procurandomi i dolori descritti, provò, a mio parere, piacere nel provocarmi dolore. E questo malgrado il fatto io continuassi a gridare e far presente il mio dolore. Ricordo che più gridavo e più maneggiava la sonda in modo di procurarmi ancora maggiore dolore.\nEbbi la sensazione che più gridavo di dolore e più lui insistesse nel farmi del male, direi che lui godeva al mio dolore. Io mi giravo, gridavo dal dolore, e vedevo che lui godeva di questa situazione. ...”"}