300.-- e delle spese processuali. 4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato é condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni. 5. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione di quanto indicato al dispositivo n. 6. 6. AC 1 è condannato a versare alla PC 1 un risarcimento di fr. 9'618.--, dedotti fr. 300.-- e Euro 700.-- nonché 20.- USD che vengono assegnati alla parte civile. Per il resto la parte civile è rinviata al competente foro civile. 7. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi;