{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-116_2004-12-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59815&nX40_KEY=4922829&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d7c0bc5e2cc975c8696ae1c686875dd6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.116"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 21.12.2004 72.2003.116"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 21.12.2004 72.2003.116"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 21.12.2004 72.2003.116"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "furto in qualità diimpiegato de La Posta e violazione del segreto postale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:43:23", "Checksum": "6db13166dc083443182ba56fd8cf189d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 21.12.2004 72.2003.116\nRegesto:\nfurto in qualità diimpiegato de La Posta e violazione del segreto postale\n\n\n§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore dell’accusato. In considerazione anche della fattiva collaborazione prestata agli inquirenti, chiede il riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento. Ritenuto inoltre il consumo di cocaina, chiede l’applicazione dell’art. 11 CP. Non si oppone alla richiesta di risarcimento della PC limitatamente agli episodi oggetto dell’AA che hanno determinato il pagamento di un risarcimento da parte de PC 1.\nPosti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti\nquesiti:\nAC 1\n1. È autore colpevole di:\n1.1 ripetuto furto\na __________, nel periodo 28 novembre 2001 – 12 giugno 2003,\nper essersi ripetutamente impossessato, a scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo nella sua veste di impiegato de PC 1 addetto allo smistamento delle lettere, di denaro contante per un importo di almeno 32'000.- fr., asportato da 51 invii postali destinati a privati, società e banche;\n1.2. violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni\nper avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.1, nella sua qualità di funzionario postale, ripetutamente aperto invii postali chiusi, destinati a terzi, al fine di sottrarne il contenuto, violando così il segreto cui sono sottoposti i dipendenti de PC 1;\n1.3. infrazione alla LF sugli stupefacenti\nper avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2002 – 12.6.2003;\n1.3.1. venduto\n1.3.1.1. 50 gr. di cocaina a diversi consumatori, fra cui __________;\n1.3.1.2. 10 gr. di cocaina a diversi consumatori;\n1.3.2. acquistato, in correità con __________, 30 grammi di cocaina, da quest’ultimo poi consumata;\n1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti\nper avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2002 – 12.6.2003, consumato personalmente 50 gr. di cocaina;\ne meglio come descritto dall’atto di accusa?\n2. Ha egli agito in stato di scemata responsabilità?\n3. Può beneficiare dell’attenuante del sincero pentimento?\n4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa di libertà?\n5. Deve essere ordinata la confisca, (il sequestro conservativo), di quanto in sequestro?\n6. Deve essere condannato al pagamento di un’indennità alla parte civile?\nPreso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.\nRispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 2, 3 ed in modo parzialmente affermativo al quesito 1.4;\nvisti gli art. 11, 18, 36, 41, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 139 cfr. 1, 321 ter cfr. 1 CP;\n19 cfr. 1 e 19a LF sugli stupefacenti;\n9 segg. CPP e 39 TG sulle spese\ndichiara e pronuncia:\n1. AC 1 é autore colpevole di\n1.1. ripetuto furto\na __________, nel periodo 28 novembre 2001 – 12 giugno 2003,\nper essersi ripetutamente impossessato, a scopo di procacciarsi un indebito profitto, agendo nella sua veste di impiegato de PC 1 addetto allo smistamento delle lettere, di denaro contante per un importo di almeno 32'000.- fr., asportato da 51 invii postali destinati a privati, società e banche;\n1.2. violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni\nper avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 1.1, nella sua qualità di funzionario postale, ripetutamente aperto invii postali chiusi, destinati a terzi, al fine di sottrarne il contenuto, violando così il segreto cui sono sottoposti i dipendenti de PC 1;\n1.3. infrazione alla LF sugli stupefacenti\nper avere, senza essere autorizzato, nel periodo estate 2002 – 12.6.2003,\n1.3.1. venduto complessivi 60 grammi di cocaina;\n1.3.2. acquistato, in correità con __________, 30 grammi di cocaina poi consumata da quest’ultimo;\n1.4. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti\nper avere, senza essere autorizzato, nel periodo 1 ottobre 2002 – 12.6.2003, consumato personalmente ca. 50 gr. di cocaina,\ne meglio come descritto nell’atto d’accusa.\n2. AC 1 è assolto dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti limitatamente al periodo giugno – settembre 2002.\n3. Di conseguenza AC 1 é condannato:\n3.1. alla pena di 8 mesi di detenzione nella quale é computato il carcere preventivo sofferto;\n3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.\n4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato é condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.\n5. È ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione di quanto indicato al dispositivo n. 6.\n6. AC 1 è condannato a versare alla PC 1 un risarcimento di fr. 9'618.--, dedotti fr. 300.-- e Euro 700.-- nonché 20.- USD che vengono assegnati alla parte civile. Per il resto la parte civile è rinviata al competente foro civile.\n7. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.\n|\nIntimazione a: |\n|\n|\n|\n|\n|\nterzi implicati |\nPC 1\n|\nPer la Corte delle assise correzionali\nIl presidente Il segretario\nDistinta spese:\nTassa di giustizia fr. 300.--\nInchiesta preliminare fr. 200.--\nSpese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--\nfr. 550.--\n==========="}