{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-110_2004-12-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59812&nX40_KEY=4922829&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57d966a037f35010929c5a4be08fe477"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.110"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 21.12.2004 72.2003.110"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 21.12.2004 72.2003.110"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 21.12.2004 72.2003.110"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "falsità in atti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:43:23", "Checksum": "eae6d8d9d121d7873a624c67dbc36908", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 21.12.2004 72.2003.110\nRegesto:\nfalsità in atti\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, |\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl presidente della Corte delle assise correzionali |\n|||||\n|\ndi Lugano |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\nPresidente: |\ngiudice Mauro Ermani |\n|\nSegretario: |\nPascal Cattaneo, vicecancelliere |\nSedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,\n|\nper giudicare |\nAC 1 e domiciliato a\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nprevenuta colpevole di:\n1. ripetuta falsità in documenti\nper avere, allo scopo di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto, consegnato, in tre occasioni, a funzionari della banca PC 1, agenzia di Lugano, 3 false garanzie bancarie, al fine di ottenere un mutuo bancario di EURO 3'200'000.-;\ne meglio,\nper avere consegnato, ai funzionari della PC 1., Lugano;\n▫ nel corso del mese di aprile 2001, una prima falsa garanzia bancaria del valore facciale di EURO 3'600'000.-, datata 23.4.2001, emessa a nome della __________, a firma \"__________\", legalizzata da tale notaio \"\", unitamente a due attestati notarili, sempre a firma \"\", ma recanti comunque firme diverse; titolo, questo, non accettato dalla banca, in quanto conteneva degli errori grossolani;\n▫ in data 30.4.2001, una seconda falsa garanzia bancaria, sempre del valore facciale di EURO 3'600'000.-, datata 23.4.2001, emessa a nome della __________ Svizzera, a firma \"\" e \"\" (firme risultate entrambe contraffatte); titolo, questo, parimenti rifiutato dal servizio crediti della banca, ritenuto come le firme dei funzionari PL 1 e PL 2, apposte in calce allo stesso, non corrispondevano a quelle depositate presso il registro di commercio;\n▫ nel corso del mese di maggio 2001, una terza falsa garanzia bancaria, del valore facciale di EURO 3'200'000.-, emessa a nome della __________ Svizzera, datata 16.5.2001, recante le firme contraffatte dei funzionari \"PL 1 \" e \"PL 2 \" (firme simili a quelle autentiche, ma ben diverse da quelle apposte in calce alla garanzia bancaria di cui sopra, datata 23.4.2001),\n▫ ottenendo dalla PC 1., Lugano, in data 21.5.2001, l'erogazione di un credito in conto corrente di EURO 3'200'000.-; importo, questo, prelevato, in contanti, in ragione di EURO 362'243,42 (di cui EURO 85'045,40 rifusi, nel frattempo, alla banca, da parte di un terzo);\nfatti avvenuti a Lugano nel corso dei mesi di aprile e maggio 2001;\nreato previsto dall'art. 251 cifra 1 CPS;\ne meglio come descritto nell'atto d'accusa 118/2003 del 15 ottobre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.\n|\nPresenti |\n§ Il PP 1. § L'avv. __________ difensore d’ufficio dell’accusata AC 1, assente. § L'avv. __________ in rappresentanza della PC PC 1, Lugano\n|\nEspleti i pubblici dibattimenti dalle ore 15.05 alle ore 16.15.\nIl Presidente, constatato che l’accusata AC 1, regolarmente citata per via rogatoriale al proprio domicilio, non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, decide, con il consenso di tutte le parti, di procedere nei suoi confronti al giudizio nelle forme contumaciali, ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.\nSentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, dopo avere riassunto brevemente l’agire criminoso dell’accusata, chiede l’integrale conferma dell’atto di accusa. Conclude chiedendo la condanna di AC 1 alla pena di 10 mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni. Chiede inoltre che venga decisa la sua espulsione per un periodo di 3 anni effettivi.\nPostula infine la confisca di tutto quanto in sequestro.\n§ Il rappresentante della PC il quale si associa alla pubblica accusa per quanto attiene alla colpabilità dell’imputato e conclude chiedendo la condanna al pagamento dell’importo di CHF 277'198.12, oltre interessi al 5% a far tempo dal 21.5.2001.\n§ Il Difensore, il quale chiede l’assoluzione della propria patrocinata in quanto agli atti non vi è alcuna prova od indizio che dimostri che sia stata AC 1 a consegnare alla banca le tre garanzie bancarie contraffatte. In via subordinata chiede una riduzione della pena detentiva proposta dal PP.\nPosti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti\nquesiti:\nAC 1\n1. È autrice colpevole di:\n1.1. ripetuta falsità in documenti\nper avere, a Lugano, allo scopo di procacciare a sé e/o ad altri un indebito profitto, consegnato, al fine di ottenere un mutuo bancario, tre false garanzie bancarie a funzionari della banca PC 1 a Lugano e meglio:\n1.1.1. nel corso del mese di aprile 2001 una prima falsa garanzia bancaria del valore facciale di euro 3'600'000 datata 23.4.2001 emessa a nome della __________ a firma. Titolo non accettato dalla banca;\n1.1.2. il 30.4.2001 una seconda falsa garanzia bancaria del valore facciale di euro 3'600'000 datata 23.4.2001 emessa a nome della __________ Svizzera a firma PL 1 e PL 2 (firme risultate entrambi contraffatte). Titolo non accettato dalla banca;\n1.1.3. nel corso del mese di maggio 2001 una terza falsa garanzia bancaria del valore facciale di euro 3'200'000.- emessa a nome della __________ Svizzera datata 16.5.2001 recante le firme contraffatte dei funzionari PL 1 e PL 2;\nottenendo così in data 21.5.2001 un credito in conto corrente di euro 3'200'000.-, importo prelevato in contanti in ragione di euro 362'243.42,\ne meglio come descritto dall’atto di accusa?\n2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:\n2.1. privativa di libertà ?\n2.2. d’espulsione ?\n3. Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro ?\n4. Deve essere condannata al pagamento di un’indennità alla parte civile ?\nPreso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.\nRispondendo affermativamente a tutti i quesiti;\nvisti gli art. 18, 36, 41, 55, 58, 63, 68 e 251 cfr. 1 CP;\n9 segg. CPP e 39 TG sulle spese\ndichiara e pronuncia in contumacia:"}