che è accertato che i fatti si sono svolti così come indicato nell’atto d’accusa; - che, in diritto, tali fatti si qualificano pacificamente come truffa ai sensi dell’art 146 CP; - che la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato -particolarmente grave poiché egli era cosciente di stare approfittando della fiducia che riponeva in lui un’amica - la proposta di pena del PP; - che, nonostante l’assenza ingiustificata dal dibattimento ponesse gravi ipoteche sulla prognosi, la Corte ha voluto mostrare benevolenza ed ha sospeso condizionalmente la pena per un periodo di prova di due anni; rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito no.