Né si può dire che il fatto che l’iscrizione a RC dello scopo della __________ SA con la dicitura “coltivazione ….canapa industriale e non “ basti a fondare l’errore di diritto. Se quest’iscrizione fosse bastata a far nascere nei due imputati la certezza che la coltivazione di canapa stupefacente fosse stata lecita, non avrebbero, poi, in tutti i successivi rapporti con le autorità limitato la descrizione della loro attività alla produzione della sola canapa industriale. Pertanto, in concreto non può trovare applicazione l’art 20 CP. 6.2.