più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa (DTF 127 IV 101; 122 IV 241 consid 1 p. 243 e sentenze citate) Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno, invece, portata relativa (DTF 124 IV 47 consid 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350 consid 2g). 6.1.