Nei casi gravi, la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata la multa fino a 1 milione di franchi. Per l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.