Non fosse stata stupefacente – ritenuto che è notorio che la canapa acquistata nei canapai era destinata a scopo stupefacente – ve ne sarebbero state. La continuità nel tempo della relazione d’affari con i canapai è ulteriore - e sufficiente se letto con gli altri - indizio di buona qualità stupefacente della canapa coltivata dai due imputati. 5. Ritenuta la cifra d’affari realizzata con la vendita della canapa stupefacente (DTF 129 IV 188) e avendo i due agito per mestiere ai sensi della giurisprudenza , gli imputati sono stati dichiarati autori colpevoli di infrazione aggravata alla LFStup.