Il Difensore di AC 2, avv. DF 2, il quale, posti in evidenza il clima di confusione generale che vigeva all'epoca, le assicurazioni ricevute dalle autorità e, in particolare, l'esistenza del Rapporto della polizia di ______ 3.4.2003 agli atti, ritenuto inoltre scontato e irrilevante ai fini penali l'obiettivo del lucro (vista la costituzione di una società commerciale) che, comunque, non costituisce indizio di malafede, sostiene che il suo assistito non ha avuto coscienza dell'illecito, neppure sottoforma di dolo eventuale. Esclusa pure la commissione del reato per negligenza e, in ogni caso, dovendosi applicare alla fattispecie l'errore di diritto, conclude chiedendo il proscioglimento del