{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-102_2006-07-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91722&nX40_KEY=4921970&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "93a2f3047007a44525c47d9aab7df269"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 06.07.2006 72.2003.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 06.07.2006 72.2003.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 06.07.2006 72.2003.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coltivazione e commercio di canapa. 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La distinzione fra le due attività – la prima lecita ma non la seconda – appare delicata in concreto. La prova che i prodotti derivati dalla canapa sono utilizzati a fini illegali incombe alle autorità (sent 6S.15/2001 del 14 giugno 2001 consid 2); apportare una simile prova è difficile e comporta procedimenti laboriosi nonché costosi (Corti, op cit pag 383 e 388-389; nonché più in generale Peter Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, SB (art 19-28 BetmG), Martin Schubarth ed, Berna 1995, ad art 19, § 8-9 pag 41-42). In quanto precede risiedono verosimilmente le ragioni della pretesa tolleranza la quale non può quindi essere considerata determinante” (STF 24.6.2002 in re C.F. consid 3c).\nNemmeno può essere seriamente considerato che i due imputati abbiano in altro modo avuto assicurazioni da parte di persone o autorità competenti sulla legalità o sull’ammissibilità della coltivazione di canapa a scopo stupefacente.\nInfatti, da un lato essi - o, meglio, il AC 2 – ha chiesto ed ottenuto lumi soltanto sulla coltivazione di canapa industriale e non stupefacente:\n\" Tengo a precisare che prima di investire i miei risparmi nella società __________ mi sono informato presso la polizia cantonale, il dipartimento dell’agricoltura di Bellinzona e l’avvocato. Nessuno mi ha detto che coltivare canapa a scopo non stupefacente, quindi industriale (sott. del red), era illegale. Nessuno si è opposto o ci ha impedito di lavorare” (AC 2 ,PS 4.6.2003 pag 9)\nNemmeno è possibile ritenere – come è stato sostenuto al dibattimento – che la comunicazione 8.11.2002 inviata dalla Polizia cantonale al Municipio di __________ possa fondare il preteso ed invocato errore di diritto in base al quale i due imputati avrebbero agito.\nQuesto perché, da un lato, in tale comunicazione si afferma con chiarezza che la polizia ha deciso di non intervenire poiché la __________ SA tratta “canapa industriale”:\n\" visto che non c’è nulla di penale nella faccenda e la ditta in questione è regolarmente iscritta a RC di Lugano con lo scopo di produrre canapa industriale con relativo commercio, compera e vendita della sostanza, si è concordato che da parte nostra non si interviene” (allegato ad AI1)\nE’ evidente che le autorità inquirenti sono cadute in errore affermando che la __________ trattava “canapa industriale”. Ma è perfettamente chiaro anche per il lettore più sprovveduto della comunicazione di cui sopra che la conclusione della polizia cantonale – in sostanza: non si interviene perché non c’è nulla di penale – poggiava sulla considerazione errata secondo cui la canapa prodotta era “industriale” e a questa canapa si riferiva.\nVa, qui, rilevato che anche il contratto d’affitto dei locali in cui la __________ ha impiantato la coltivazione indica la produzione, non di canapa stupefacente, ma di canapa industriale (cfr anche rapporto di segnalazione 3.4.2003 in cui si afferma che “al 3. piano vi era installata una ditta che come scopo ha quello della coltivazione biologica, commercio e compera di prodotti di canapa industriale”).\nSignificativo è, poi, ancora quanto segue:\n\" gli stessi (ndr: i responsabili della __________ SA) portavano seco una lettera, datata 14.9.2001, dove annunciavano la loro attività economica e, più precisamene, la “produzione high tech di piante di canapa biologica industriale (sott. del red), con il relativo commercio all’ingrosso” (vedi lettera allegata)” (rapporto 18.2.2003 del Municipio di __________ al PP pag 2)\nE’ evidente che i due imputati – come molti altri che si sono lanciati nel redditizio affare della canapa – hanno giocato sul doppio utilizzo della canapa di cui ha parlato il TF nella sentenza in re F. ed hanno sviato tutte le autorità con cui dovevano trattare con il riferimento alla canapa industriale.\nD’altra parte – e lo si rivela a titolo abbondanziale - la citata comunicazione della polizia cantonale in cui si afferma che “non c’è nulla di penale” non può sostenere il preteso errore di diritto in base al quale i due avrebbero agito anche poiché essa data del novembre 2002, cioè è posteriore di almeno un anno l’inizio dell’attività della __________ SA (attività cessata pochi mesi dopo, cioè a fine febbraio 2003).\nNé si può dire che il fatto che l’iscrizione a RC dello scopo della __________ SA con la dicitura “coltivazione ….canapa industriale e non “ basti a fondare l’errore di diritto. Se quest’iscrizione fosse bastata a far nascere nei due imputati la certezza che la coltivazione di canapa stupefacente fosse stata lecita, non avrebbero, poi, in tutti i successivi rapporti con le autorità limitato la descrizione della loro attività alla produzione della sola canapa industriale.\nPertanto, in concreto non può trovare applicazione l’art 20 CP.\n6.2. Per la commisurazione della pena , nell’ambito dell’art 63 CP, la presidente della Corte ha considerato, a favore degli imputati, da un lato, il fatto che essi, non appena avuto notizia dell’inizio delle “operazioni indoor”, hanno smesso la loro attività senza attendere che la polizia intervenisse in forza.\nD’altro lato, sempre a favore degli imputati, ha considerato quanto recentemente stabilito dal TF e meglio:"}