{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-102_2006-07-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91722&nX40_KEY=4921970&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "93a2f3047007a44525c47d9aab7df269"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 06.07.2006 72.2003.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 06.07.2006 72.2003.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 06.07.2006 72.2003.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coltivazione e commercio di canapa. Ammessa l'aggravante del mestiere."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:04:12", "Checksum": "2c51fde4d88538544a3b0953f9094332", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 06.07.2006 72.2003.102\nRegesto:\nColtivazione e commercio di canapa. Ammessa l'aggravante del mestiere.\n\n\nE’ fatto ormai notorio – poiché risulta da una serie di studi pubblicati in diversi ambiti e che è stato accertato dal TPC in numerose sentenze – che nella canapa sequestrata nell’ambito delle operazioni indoor sono stati rilevati tassi di THC varianti da un minimo di 2,8% ad un massimo di 19,7% (cfr., ad esempio, i dati presentati nel corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e pubblicati anche in www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf e i dati rilevati dal farmacista cantonale __________ e presentati nella conferenza stampa “la marijuana indoor ticinese” del 10.4.2003, pubblicati anche in www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstampa.pdf) così come ormai di conoscenza comune è la circostanza secondo cui i fiori sono la parte della pianta che contiene il più alto tenore di THC (parte della pianta venduta dai due imputati ciò che presuppone la ricerca unicamente della vendita della parte con il maggior tasso di THC possibile).\nQuindi, su questa base, ben si può ritenere accertato che il tasso di THC contenuto nella canapa coltivata dai due imputati fosse in ogni caso superiore allo 0,3%.\nA questo proposito va ricordato che il TF ha già avuto modo di stabilire che la canapa è uno stupefacente quando contiene un tasso di THC dello 0,3% (DTF 124 IV 44, 126 IV 198) e che ha avuto modo di precisare che l’analisi che permette di determinare il tenore di THC non è il solo mezzo atto a provare il carattere stupefacente della canapa: questo può essere accertato anche tramite indizi convergenti atti a stabilirlo in modo sufficiente (STF 27.6.2001 in re X. 6S.363/2001/ROD).\nI due imputati hanno venduto praticamente lungo tutta la loro attività tutti i fiori di canapa a __________ e, poi (ma solo per l’ultimo raccolto) a __________.\nEntrambi (sia __________ che __________) hanno, a loro volta, venduto i fiori di canapa nei loro canapai.\nNon vi è traccia di reclami sulla canapa fornita dalla __________ SA.\nNon fosse stata stupefacente – ritenuto che è notorio che la canapa acquistata nei canapai era destinata a scopo stupefacente – ve ne sarebbero state.\nLa continuità nel tempo della relazione d’affari con i canapai è ulteriore - e sufficiente se letto con gli altri - indizio di buona qualità stupefacente della canapa coltivata dai due imputati.\n5. Ritenuta la cifra d’affari realizzata con la vendita della canapa stupefacente (DTF 129 IV 188) e avendo i due agito per mestiere ai sensi della giurisprudenza , gli imputati sono stati dichiarati autori colpevoli di infrazione aggravata alla LFStup.\n6. Giusta l’art. 19 LFStup, chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o la multa.\nNei casi gravi, la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata la multa fino a 1 milione di franchi.\nPer l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali.\nA tale riguardo, entrano in considerazione numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l’intensità del proposito, l’eventuale assenza di scrupoli, i modi d’esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o reiterazione dell’illecito, il ruolo in seno ad una banda, la recidiva, le difficoltà personali e psicologiche, il pentimento, la volontà di emendamento, la collaborazione con gli organi inquirenti, gli imperativi di prevenzione generale, ecc..\nLa colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che egli ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24).\nIl criterio essenziale è, dunque, quello della gravità della colpa e, pertanto, il giudice deve prendere in considerazione, in primo luogo, gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa (DTF 127 IV 101; 122 IV 241 consid 1 p. 243 e sentenze citate)\nAnche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno, invece, portata relativa (DTF 124 IV 47 consid 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second’ordine (DTF 118 IV 350 consid 2g).\n6.1. Gli imputati hanno sostenuto – __________ in via principale, AC 2 in via subordinata - di avere agito in preda ad un errore di diritto in cui sarebbero caduti, da un lato, a causa della tolleranza dimostrata dalle autorità nei confronti della canapa e, d’altro lato, a causa di alcune informazioni ricevute dalle stesse autorità.\nIn virtù dell'art. 20 CP, se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento o prescindere dalla stessa.\nIn concreto, per le ragioni già evidenziate dal TF nella sentenza in re C. F., tale errore di diritto non è stato riconosciuto."}