{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-07-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2003-102_2006-07-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91722&nX40_KEY=4921970&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "93a2f3047007a44525c47d9aab7df269"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2003.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 06.07.2006 72.2003.102"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 06.07.2006 72.2003.102"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 06.07.2006 72.2003.102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coltivazione e commercio di canapa. 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Ammessa l'aggravante del mestiere.\n\n\nRitenuto un prezzo medio di vendita di fr. 4.000.- al kilogrammo, gli inquirenti erano, così, giunti a calcolare che la __________ SA aveva avuto, in quegli anni, una cifra d’affari aggirantesi fra i 480.000.- e i 520.000.- fr.\nI due imputati - in particolare, il AC 1 - avevano ritenuto tali cifre plausibili anche se un po’ elevate:\n\" Prendo atto dal PP che sulla base della produzione di ca 120-130 kg di fiori di canapa venduti a una media di fr. 4.000.- (media fra i prezzi di vendita dichiarati da fr. 3500.- a 4.500.-) la cifra d’affari complessiva si situa fra 480.00.- e fr. 520.000.-.\nSono delle cifre che potrebbero anche stare ma mi sembrano un po’ elevate..” (AC1, PP 11.6.2003 pag 3)\n\" …ne prendo atto ma a me non risultano introiti così alti” (AC2 PP 11.6.2003 pag 3)\nAl dibattimento, i due sono tornati a sostenere con decisione i quantitativi e le cifre da loro indicate nei verbali di polizia.\nAnche se le dichiarazioni dell’operaio costituiscono un forte indizio a sostegno della tesi accusatoria (l’AA ha recepito le cifra surriportate), questa Presidente ha voluto, in una generosa applicazione del principio in dubio pro reo, tenuto conto in particolare delle pretese difficoltà incontrate nella coltivazione (cfr verbali PS), ritenere accertati i quantitativi e le cifre indicate dai due imputati.\nE’ così risultato accertato che la __________ SA , nel periodo indicato dall’atto d’accusa, ha effettuato la coltivazione di almeno 5.500/6000 piantine di canapa ottenendo almeno 44/52 kg di fiori di canapa ed ha realizzato con la loro vendita ai canapai una cifra d’affari di almeno 190.000.- /210.000 fr.\n3. AC 1 ha ammesso con franchezza di essere sempre stato perfettamente cosciente del fatto che la canapa che veniva coltivata nello stabilimento di __________ era canapa stupefacente.\nAC 2, invece, ha, con ostinazione, sempre negato di essere a conoscenza del carattere stupefacente della canapa.\nSecondo questa presidente, AC 2 ha mentito.\nAC 2 era perfettamente cosciente sia dei metodi di coltivazione della canapa - dei due soci é stato proprio lui ad occuparsi dell'installazione delle lampade e delle \"piste\" di tavoli - che dei relativi costi.\nOra, nessuno – nemmeno una persona poco cognita di agricoltura – affronta le spese di cui s’è detto sopra per coltivare canapa industriale (che cresce tranquillamente e senza bisogno di procedimenti particolari in qualsiasi campo all’aperto) ritenuto che tale pianta può essere venduta soltanto ad un prezzo irrisorio ciò che renderebbe fallimentare qualsiasi attività commerciale centrata su una sua coltivazione indoor.\nAC 2, inoltre, sapeva che la canapa che loro coltivavano veniva venduta ad un prezzo variante fra i 3.500.- e i fa 4.000.- al kg.\nNessuno può ragionevolmente – e, soprattutto, con qualche speranza di essere creduto – sostenere che sia possibile ottenere un tale prezzo dalla vendita (per giunta, all’ingrosso) non soltanto di canapa industriale ma di un qualsiasi altro prodotto agricolo coltivato nel nostro paese.\nIn più, AC 2 sapeva che tutta la canapa da loro prodotta veniva venduta a dei canapai.\nQuesta consapevolezza – aggiunta a quella del prezzo di vendita – non può che avere quale corollario la consapevolezza che la canapa era stupefacente.\nE a favore della consapevolezza va anche il fatto che AC 2, come testè riferito, non solo ha curato l'installazione dell'impiantistica, ma si é pure preoccupato - regolarmente - di accudire la coltivazione e, poi, di pulire le piante in vista della vendita.\nVa, poi, aggiunto – a titolo abbondanziale – che è difficile credere che AC 2 nulla sapesse del carattere stupefacente della canapa coltivata anche soltanto ponendo mente al fatto che sia il suo socio che l’operaio alle loro dipendenze erano ben coscienti delle caratteristiche di quanto andavano coltivando.\nIn aula, rispondendo alla domanda della presidente, AC 1 ha detto di non ricordare se avesse parlato o meno del carattere stupefacente della canapa con il socio.\nSecondo questa presidente, semplicemente AC 1 non ha voluto “tradire” l’amico.\nNon è, infatti, concepibile che due amici – quali i due sono (AC 2 ha, peraltro, anche investito dei soldi nell’attività di compravendita di autovetture del AC 1) – avviino un’attività che comporta un investimento relativamente considerevole senza parlare apertamente di tutti gli aspetti della questione. Aspetti in cui rientrano – evidentemente – le caratteristiche del prodotto su cui si vuole puntare poiché sono queste che ne determinano la domanda e da queste, quindi, deriva la redditività o meno dell’impresa. E la redditività della canapa stupefacente è ben diversa da quella della canapa industriale: soltanto la prima rende al punto da giustificare un investimento quale quello fatto dai due imputati. E va sottolineato che AC 2, al dibattimento, ha detto di avere effettuato, prima di iniziare l’attività, tutte le verifiche economiche preventive necessarie poiché da quell’attività lui sperava di ricavare le soddisfazioni finanziarie che non aveva dall’attività dipendente in banca.\nPertanto, è stato ritenuto accertato che anche AC 2 era ben cosciente del carattere stupefacente della canapa che coltivava.\n4. Anche se solo di transenna, al dibattimento il patrocinatore di AC 1 ha rilevato che non è mai stato effettuato un’analisi del THC contenuto nella canapa coltivata dai due imputati.\nLa cosa è irrilevante.\nDa un lato, è ormai cosa notoria che la coltivazione di talee con il metodo indoor è pensata ed effettuata soltanto allo scopo di ottenere un tasso di THC particolarmente elevato."}