Pertanto in applicazione del principio in dubio pro reo chiede il proscioglimento di AC1 da tale imputazione. Ritenuto che per i fatti del 1999 - dai quali oltre 5 anni sono trascorsi - il suo assistito era ancora minorenne mentre che per i fatti del 2001 torna applicabile l'attenuante specifica della giovane età, considerato altresì che per il reato mancato di cui al punto 1.1.2. dell'atto d'accusa è applicabile l'attenuazione ex art. 65 CP, conclude chiedendo che il suo assistito venga condannato ad una pena non superiore ai 5 mesi di detenzione da sospendere condizionalmente. Per la durata del periodo di prova si rimette al giudizio di questa Corte.