Ne deve conseguire il proscioglimento del prevenuto. Questo significa che non vi può essere decisione sulle pretese delle parti civili (art. 272 CPP) e che le spese del procedimento, con una tassa di giustizia di fr. 500.--, rimangono a carico dello Stato. Rispondendo negativamente al quesito n.1, 5 e 6, per il che il n. 2, 3 e 4 sono privi di oggetto; visti gli art. 18, 36, 41, 59, 63, 64, 65, 163, 165, 172 CP; 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC1 è prosciolto dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento. 2. Il pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali sono a carico dello Stato. 3.