Nemmeno il fatto di avere venduto al padre piuttosto che ad un altro soggetto giuridico è ritenuto censurabile dall'accusa, e neppure l'esorbitante prezzo di vendita dei fondi di fr. 4'600'000.--, che è accertato essere pari a più del triplo del valore effettivo della quota, viene contestato al prevenuto come elemento costitutivo di reato. Le ipotesi di reato, a ben vedere, riguardano unicamente la destinazione che l'accusato avrebbe dato al provento della vendita, anzi ad una parte di detto provento. Non vi è infatti rimprovero di sorta nell'atto di accusa o nella proposta di subordinata a proposito dei primi fr.