{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-65_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47639&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8229ac49d99a19e1b170b1dcc88100fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 28.09.2004 72.2002.65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 28.09.2004 72.2002.65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 28.09.2004 72.2002.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "proscioglimento dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:34", "Checksum": "b02a4fd0068e702bd5e45add19010389", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 28.09.2004 72.2002.65\nRegesto:\nproscioglimento dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento\n\n\nSecondo le indicazioni della competente Sezione dell'agricoltura, il cosiddetto prezzo non esorbitante per la quota di comproprietà in questione sarebbe stato pari a circa fr. 1'362'000.-- (cfr. verbale 10 novembre 1998 di __________, A4, pag. 2), e la stessa pubblica accusa, aderendo alle risultanze di siffatta valutazione, dà atto che il valore della quota dell'accusato dei terreni in oggetto sarebbe stato di fr. 1'362'694.55 (verbale dibattimentale, pag. 3).\nL'accusato ha soggiunto che per quanto a sua conoscenza l'intera tenuta sarebbe stata venduta nel 2003 ad un prezzo superiore a fr. 4 milioni (verbale dibattimentale, pag. 3), accertamento a cui deve essere preferito il più esatto ricordo del teste __________, che ha sottoscritto il relativo atto pubblico, secondo il quale il prezzo per una maggiore superficie (215'000 mq, in luogo dei 140'000 mq del 1995) è stato nel 2003 -per l'intero fondo, e non solo per una quota di comproprietà di 1/2- di fr. 2'150'000.-- (verbale dibattimentale, pag. 5).\nSu queste basi la Corte accerta pertanto che il valore nel 1995 della quota di comproprietà del prevenuto della tenuta \"__________\" era di circa fr. 1'362'000.--.\n6. Il 28 giugno 1995 __________ ha ordinato al __________ di Lugano di trasferire fr. 4'600'000.-- dal suo conto n. __________ in favore del conto n. __________ detenuto dal figlio AC1 presso il medesimo istituto.\nSempre il 28 giugno 1995, AC1 ha ordinato al __________ di trasferire detto importo di fr. 4'600'000.-- dal suo predetto conto personale al conto n. __________ della __________ Sagl, ancora presso la stessa banca.\nDa lì, ancora quello stesso giorno, il denaro è stato ulteriormente trasferito, avendo la __________ Sagl disposto che esso dovesse essere girato sul conto n. __________1 della __________ SA presso __________.\nInfine, sempre il 28 giugno 1995, i fr. 4'600'000.-- sono tornati al punto di partenza, visto che la __________ SA ha addebitato il proprio predetto conto in favore di quello di __________.\nIl denaro è perciò tornato nel conto di __________ dal quale era inizialmente uscito, senza mai avere lasciato il __________ di__________.\nL'esistenza, incontestata, di queste operazioni è comprovata dallo scritto 14 luglio 1998 del __________ (AI 4.1), oltre che dalla perizia giudiziaria (AI 15.2, risposta al quesito 1).\n7. Quanto alle asserite causali di questi trasferimenti di fr. 4'600'000.--, il primo da__________ a AC1 è stato giustificato con la vendita da figlio a padre della predetta quota di comproprietà della tenuta agricola \"__________\".\nAppare insolito il fatto che il prezzo sia stato integralmente pagato il 28 giugno 1995, mentre che l'atto notarile di compravendita è stato stipulato solo il 7 dicembre 1995 (AI 1, allegato F).\nPer il successivo trasferimento del denaro da AC1 alla __________ Sagl sono state addotte due motivazioni: per fr. 2'800'000.-- l'imputato ha estinto il proprio debito nei confronti della Sagl, mentre che per l'eccedenza di fr. 1'800'000.-- egli ne è diventato creditore e per tale credito ha concesso alla società, così da rafforzarne la posizione a proprio detrimento, una convenzione di postergazione (perizia AI 15.2, allegato 6).\nLa __________ Sagl con i fr. 4'600'000.-- così ricevuti ha immediatamente ed integralmente estinto il proprio corrispondente debito nei confronti della __________ SA, mentre che questa, benché debitrice di __________, ha, dal punto di vista contabile, concesso un (nuovo) mutuo al proprio titolare, non potendo procedere al (parziale) rimborso del proprio pregresso debito per l'esistenza anche in questo caso di una clausola di postergazione.\n8. Il 2 gennaio 1997 è stato decretato il fallimento di AC1, procedura immediatamente sospesa ai sensi dell'art. 230 LEF, ed in seguito svolta in via sommaria, almeno per realizzare l'appartamento di Pregassona, avendo il creditore __________ effettuato l'anticipo delle spese.\nIl 4 marzo 1997 la __________ Sagl ha instato per una moratoria concordataria con abbandono dell'attivo (perizia AI 15.2, allegato 4). La moratoria, inizialmente concessa, è stata revocata il 20 febbraio 1998, e il 2 marzo 1998 è stato decretato il fallimento.\n9. Il 24 marzo 1998 __________, il creditore che aveva chiesto il fallimento dell'accusato e anticipato i costi per la prosecuzione della procedura, ha presentato denuncia penale nei confronti di AC1 e __________ per i titoli di bancarotta fraudolenta, diminuzione dell'attivo in danno dei creditori, cattiva gestione, omissione della contabilità, truffa, nonché per le contravvenzioni di cui agli art. 323 e 325 CP (cfr. AI 1).\nSecondo il denunciante, sarebbero in particolare sospette le modalità della vendita della tenuta \"__________\" ad un prezzo ben superiore al valore venale, cosa che sarebbe stata finalizzata alla sottrazione ai creditori dei beni in questione, visto che i fr. 4'600'000.-- \"non risultano ufficialmente essere da nessuna parte\" (pag. 6), e alla creazione di una situazione debitoria fittizia, sempre in danno dei creditori.\nIl 1° luglio 1998 anche la PC2, creditrice dell'imputato per opere d'appaltatrice, ha presentato analoga denuncia penale.\n10. L'istruttoria predibattimentale, comprensiva di perizia (AI 15.2), oltre che mostrare il dettaglio dei predetti trasferimenti di denaro, ha fornito determinate indicazioni al riguardo del contesto dell'operazione.\nEssa sarebbe stata concepita da __________ (cfr. il suo verbale d'interrogatorio 10 novembre 1998, A4), consulente fiscale dei quattro soggetti interessati (le due persone fisiche e le due società) e da __________, responsabile amministrativo della __________ SA (cfr. il suo verbale d'interrogatorio 30 novembre 1998, A5)."}