{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-65_2004-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47639&nX40_KEY=4923700&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8229ac49d99a19e1b170b1dcc88100fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.65"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 28.09.2004 72.2002.65"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 28.09.2004 72.2002.65"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 28.09.2004 72.2002.65"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "proscioglimento dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:34", "Checksum": "b02a4fd0068e702bd5e45add19010389", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 28.09.2004 72.2002.65\nRegesto:\nproscioglimento dalle imputazioni di cattiva gestione e di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano, |\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl presidente della Corte delle assise correzionali |\n|||||\n|\ndi Lugano |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\nPresidente: |\ngiudice Claudio Zali |\n|\nSegretaria: |\nManuela Frequin, vicecancelliera |\nSedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,\n|\nper giudicare |\nAC1 e domiciliato a\n|\n|\nprevenuto colpevole di:\n1. bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento\nper avere,\na Lugano,\nil 28 giugno 1995,\nnella sua qualità di socio gerente unico con diritto di firma individuale della __________,\nprima del suo fallimento personale decretato il 2 gennaio 1997,\nin danno dei suoi creditori, diminuito fittizia mente il proprio attivo, distraendo valori patrimoniali di sua pertinenza,\nvendendo a suo padre __________ un terreno denominato \"La Prella\" per CHF 4'600'000.--, effettuando contestualmente le seguenti operazioni contabili:\n- immissione del ricavato del prezzo di vendita nella __________, in parte a titolo di pagamento di suoi debiti personali esistenti nei confronti di quest'ultima ammontanti al 3 giugno 1995 a CHF 2'800'000.-e per il resto quale \"anticipo\" a suo favore di CHF 1'800'000.-,\n- saldo da parte della __________ del proprio debito nei confronti della __________ ammontante al 20 giugno 1995 a frs. 4,6 mio,\ncon la conseguenza che il suo patrimonio personale subì una diminuzione pari a CHF 1 '800'000.--, essendo questo importo pari al credito suddetto da lui vantato nei confronti della __________ di natura puramente contabile, non essendo la __________ in grado di ripagarlo tenuto conto che non disponeva dei mezzi necessari a tal fine;\nfatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;\nreati previsti artt. 163 e 172 CP;\ne meglio come descritto nell'atto d'accusa 29/2002 del 4 aprile 2002, emanato dal Procuratore pubblico.\n|\nPresenti |\n§ Il PP1. § L'accusato AC1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________. § L'avv. RC1, in rappresentanza dellaPC2.\n|\nEspleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 16:05.\nLa pubblica accusa chiede che venga posta la subordinata di cattiva gestione ex art. 165 CP.\nLa difesa si oppone alla richiesta di subordinata e chiede che il dibattimento sia rinviato ad altra data previa presentazione di un nuovo atto d’accusa.\nIl Procuratore, in replica, si rimette al giudizio della Corte.\nLa difesa, in duplica, dichiara di mantenere la propria posizione anche alla luce del fatto che potrebbero esserci delle prove da notificare da parte sua stante l’imputazione prospettata in via subordinata.\nIl presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle Parti, il seguente quesito:\n1. Deve essere ammessa la subordinata di cattiva gestione ex art. 165 CP?\nPrevio esame del fatto e del diritto:\nLa Corte risponde affermativamente al quesito e decide:\n1. È ammessa la subordinata di cattiva gestione ex art. 165 CP.\nSentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa, in via subordinata dell’imputazione di cattiva gestione. Considerato lo stato d’incensuratezza dell’accusato, l’età, la collaborazione fornita agli inquirenti, chiede che egli venga condannato alla pena di 12 mesi detenzione, sospesi con la condizionale per un periodo di 2 anni. Per le pretese delle Parti Civili si rimette al giudizio della Corte. Da ultimo, chiede la confisca degli averi patrimoniali posti sotto sequestro e, se del caso, la relativa attribuzione all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.\n§ Il Difensore, il quale contesta l’imputazione di cui all’atto d’accusa, nonché l’imputazione posta in subordine, chiedendo il proscioglimento del suo assistito da ogni accusa. Nella denegata ipotesi di una condanna, posto il lungo tempo trascorso dai fatti e una violazione del principio della celerità, chiede che venga pronunciata una pena non superiore ai 3 mesi di detenzione, sospesi con la condizionale per 2 anni.\nPosti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti\nquesiti: AC1\n1. È autore colpevole di:\n1.1 bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento\nper avere,\nil 28 giugno 1995, a Lugano,\nin danno dei creditori,\ndistratto valori patrimoniali di sua pertinenza,\nprima del suo fallimento personale decretato il 2 gennaio 1997, diminuito fittiziamente il proprio patrimonio per complessivi\nfr. 1'800'000.-, concedendo un credito alla __________ che non era in grado di rimborsare?\n1.2 Trattasi invece di cattiva gestione\nper avere,\na Lugano, il 28 giugno 1995,\nnella sua qualità di socio gerente della __________,\nprima del suo fallimento personale decretato il 2 gennaio 1997, in danno dei suoi creditori, utilizzato parte del ricavato della vendita della sua quota di comproprietà sulla tenuta agricola\n“__________” a suo padre __________ di fr. 4'600'000.-,\nper finanziare la società __________ nella misura di fr. 1'800'000.-,\npur essendo consapevole che la stessa non sarebbe stata in grado di rimborsarlo, non disponendo delle necessarie liquidità, aggravando, consapevolmente, il proprio stato d’insolvenza?\nE come meglio descritto nell’atto d’accusa.\n2. Può beneficiare di attenuanti specifiche?\n3. Sussiste violazione del principio di celerità?\n4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?\n5. Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?\n6. Deve essere ordinata la confisca degli averi patrimoniali posti sotto sequestro?\nConsiderato, in fatto ed in diritto\n1. L'imputato è nato nel 1930 con il nome di __________, e solo in età adulta ha cambiato il proprio nome in AC1, dopo essere stato adottato da __________."}