E se ne ha voluto parlare il AC 2, non era certo per curiosità, ma perché a lui spettava comunque una certa parte del bottino. Questo è un chiaro elemento fattuale che la dice lunga sul suo costante interesse nella commissione del reato ed esclude che egli se ne sia dissociato. 4. Quanto alla commisurazione della pena è appena il caso di evidenziare che il criterio principale è quello della colpa. Per i dettagli si rinvia alla più recente giurisprudenza della CCRP e meglio alla sentenza 3 agosto 2007 in re D. (cons. 2). Nella fattispecie si ha che la colpa di AC 2 è senz'altro grave già solo per il reato pianificato e meglio la rapina con uso di armi da fuoco.