{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-10-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-227_2007-10-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=96097&nX40_KEY=4711215&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a6bf3bf99f5145769612045355401ee0"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["72.2002.227"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 03.10.2007 72.2002.227"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 03.10.2007 72.2002.227"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 03.10.2007 72.2002.227"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapina ad una stazione di servizio. proscioglimento. atti preparatori punibili di rapina"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 21:10:08", "Checksum": "7a98b4c652f6908b3b550df8b08a414f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 03.10.2007 72.2002.227\nRegesto:\nRapina ad una stazione di servizio. proscioglimento. atti preparatori punibili di rapina\n\n\nTornando ai fatti, così come esposti nell'atto di rinvio a giudizio, si ha che la commissione degli atti preparatori commessi dal AC 2 è del tutto pacifica, così come per lui era chiaro l'obbiettivo finale. Egli si è per finire allontanato dalla commissione materiale della rapina, perché in occasione dell'ultimo sopralluogo era stato controllato dalle guardie di confine in sella alla motocicletta intestata a sua sorella, ma non vi ha desistito. Infatti egli, dopo essere tornato in Svizzera dove aveva lasciato la moto, si è peritato di applicarvi targhe rubate, emesse per un altro veicolo, denunciando poi in Italia il furto della motocicletta della sorella. Qualche giorno dopo, proprio con AC 1, si è poi informato a sapere se il colpo era per finire stato commesso, non senza manifestare una certa insistenza a fronte del comportamento del AC 1 che gli aveva fatto capire che non ne voleva parlare. E se ne ha voluto parlare il AC 2, non era certo per curiosità, ma perché a lui spettava comunque una certa parte del bottino. Questo è un chiaro elemento fattuale che la dice lunga sul suo costante interesse nella commissione del reato ed esclude che egli se ne sia dissociato.\n4. Quanto alla commisurazione della pena è appena il caso di evidenziare che il criterio principale è quello della colpa. Per i dettagli si rinvia alla più recente giurisprudenza della CCRP e meglio alla sentenza 3 agosto 2007 in re D. (cons. 2).\nNella fattispecie si ha che la colpa di AC 2 è senz'altro grave già solo per il reato pianificato e meglio la rapina con uso di armi da fuoco. Ad aggravare la colpa vi sono i pesanti precedenti penali che fanno stato di un delinquente incorreggibile.\nA suo favore si è tenuto conto del fatto che ha, limitatamente però ai fatti da lui commessi, perché, ad esempio, sul coinvolgimento soggettivo di AC 1 è stato comunque piuttosto evasivo, ammesso le sue responsabilità. Sempre a diminuzione della colpa vi è la constatazione della violazione del principio di celerità poiché dai fatti sono ormai trascorsi circa sei anni.\nTutto ciò considerato appare adeguata una pena detentiva di tredici mesi.\n5. Quanto alla prognosi, la stessa è, per usare un eufemismo, del tutto infausta. Già pesantemente condannato in Italia per reati contro il patrimonio, sugli stupefacenti e per rapina, altro di meglio non ha trovato che espatriare e scegliere un nuovo obbiettivo in Svizzera. Gli atti parlano di un professionista del crimine. A ciò aggiungasi la sua scelta di slealtà processuale nel non presentarsi al dibattimento, segno evidente di menefreghismo al cospetto delle sue gravi colpe. Ne discende che non può essergli concesso il beneficio della sospensione condizionale.\n6. Le spese sono a carico dell'accusato colpevole e dello Stato in ragione di un mezzo ciascuno.\nQuanto in sequestro va confiscato in quanto corpo di reato.\nRispondendo: A. per AC 1, negativamente al quesito n. 1, venendo a cadere gli altri;\nB. per AC 2 Naco affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 2 e 3.;\nvisti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 140 e 260bis CP;\n9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;\ndichiara e pronuncia:\n1. AC 1 è prosciolto dall'accusa di rapina.\n2. AC 2 è autore colpevole di:\n2.1. atti preparatori punibili di rapina\nper avere preso concrete disposizioni tecniche ed organizzative per la commissione della rapina avvenuta l'8 novembre 2001 a Stabio presso la stazione di servizio Tamoil;\ne meglio come descritto nell’atto di accusa.\n3. Di conseguenza AC 2 è condannato, in contumacia, ad una pena detentiva di 13 (tredici) mesi, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.\n4. Il pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese processuali, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino e di AC 2 in ragione di un mezzo ciascuno.\n5. È ordinata la confisca di quanto in sequestro.\nDistinta spese: Tassa di giustizia fr. 600.--\nInchiesta preliminare fr. 14'060.--\nTeste fr. 45.60\nPubblicazione Foglio ufficiale fr. 150.--\nSpese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--\nfr. 14'905.60\n============\nDistinta spese a carico di AC 2\nTassa di giustizia fr. 300.--\nInchiesta preliminare fr. 7'030.--\nTeste fr. 22.80\nPubblicazione Foglio ufficiale fr. 150.--\nSpese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--\nfr. 7'527.80\n============\nIl rimanente a carico dello Stato\nPer la Corte delle assise correzionali\nIl presidente La segretaria"}