alla pena dell’espulsione per un tempo di 3 anni. 4. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a AC 2 è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 anni. 5. L’esecuzione della pena d’espulsione inflitta a AC 1 è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 3 anni. 6. Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 20 giorni di detenzione inflitta a AC 1 con DAC 11.02.2002. 7. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese processuali sono a carico dei condannati in ragione di 2/3 a carico di AC 1 e 1/3 a carico di AC 2. 8. È ordinata la confisca di : 8.1. 1 telefono cellulare Nokia 8310 Imei __________ 8.2.