ripetuto furto per avere in tre occasioni in correità con AC 1, sottratto cose mobili altrui per un valore denunciato complessivo di 112'299.40; 2.2. ripetuto danneggiamento per avere al fine di commettere un furto, agendo in correità con AC 1 deteriorato, distrutto o reso inservibile la proprietà altrui in 3 occasioni al fine di commettere i furti di cui al punto sub 2.1.; 2.3. AC 2 è prosciolto dal reato di contravvenzione alla LFStup di cui all’imputazione no. 5 dell’atto d’accusa dell’11 novembre 2002; e meglio come descritto negli atti d’accusa. 3. Di conseguenza: 3.1. AC 1 avendo agito in stato di scemata responsabilità è condannato in contumacia: 3.1.1.