AC 1 non ha legame di sorta con il territorio svizzero, che gli è unicamente servito per la fruizione dei servizi bancari tramite i quali ha compiuto i reati di cui all'atto di accusa. Per una funzione di prevenzione generale, ed allo scopo di colpirlo con un'ulteriore sanzione, si giustifica di pronunciare nei suoi confronti la pena accessoria dell'espulsione effettiva di cui all'art. 55 CP per la durata minima legale di 3 anni, pena la cui pronuncia non è del resto stata contestata dal prevenuto (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3).