la Corte ritiene in effetti che nelle circostanze concrete si potrebbe giustificare di fare scontare al AC 1 l'ipotetica pena complessiva erogatagli nel corso di un unico processo, e pertanto è a maggior ragione che non appare per nulla iniquo che egli -dato il privilegio creato dal concorso retrospettivo- sia chiamato ad espiare quanto meno la pena aggiuntiva emessa oggi nei suoi confronti. Tutto considerato, pertanto, la Corte determina in 2 anni di detenzione la pena complessiva da comminare al AC 1 e perciò, stante il primo giudizio, in 10 mesi di detenzione con computo del carcere preventivo sofferto, da espiare, l'odierna pena aggiuntiva.