Questo giudizio è ampiamente confortato dalla particolarità della situazione creata dall'esistenza di un precedente giudizio: la Corte ritiene in effetti che nelle circostanze concrete si potrebbe giustificare di fare scontare al AC 1 l'ipotetica pena complessiva erogatagli nel corso di un unico processo, e pertanto è a maggior ragione che non appare per nulla iniquo che egli -dato il privilegio creato dal concorso retrospettivo- sia chiamato ad espiare quanto meno la pena aggiuntiva emessa oggi nei suoi confronti.