La pena di cui al primo giudizio non viene perciò rivista o modificata, mentre che l'odierna Corte, esaminata la situazione nella sua globalità (ossia includendo anche il reato del 1995), determina una pena complessiva e, avuto riguardo della pena già pronunciata, commina una pena aggiuntiva. Qualora la prima pena sia stata sospesa, ma con il computo della pena aggiuntiva venga oltrepassato il limite dei 18 mesi per la possibile concessione della sospensione condizionale, la prima pena rimarrà nondimeno sospesa, mentre che solo la pena aggiuntiva dovrà essere espiata (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. edizione, n. 27 ad art. 68 CP).