8. L'art. 68 n. 2 CP stabilisce che se il giudice deve giudicare di un reato commesso prima della condanna ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi stati reati fossero stati compresi in un unico giudizio.