{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-205_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88466&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27e3760d5a164fbfe5eab2c57d919271"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appropriazione indebita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:49", "Checksum": "361c8bf3c8896d08b293f54988daeec7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205\nRegesto:\nAppropriazione indebita\n\n\nQuesto giudizio è ampiamente confortato dalla particolarità della situazione creata dall'esistenza di un precedente giudizio: la Corte ritiene in effetti che nelle circostanze concrete si potrebbe giustificare di fare scontare al AC 1 l'ipotetica pena complessiva erogatagli nel corso di un unico processo, e pertanto è a maggior ragione che non appare per nulla iniquo che egli -dato il privilegio creato dal concorso retrospettivo- sia chiamato ad espiare quanto meno la pena aggiuntiva emessa oggi nei suoi confronti.\nTutto considerato, pertanto, la Corte determina in 2 anni di detenzione la pena complessiva da comminare al AC 1 e perciò, stante il primo giudizio, in 10 mesi di detenzione con computo del carcere preventivo sofferto, da espiare, l'odierna pena aggiuntiva.\nLa disamina dei precedenti evocati dal difensore nulla muta a questo risultato, ritenuto comunque che siffatti confronti sono scarsamente attendibili, non potendosi mai realmente comparare i momenti soggettivi.\nLa sentenza 25 marzo 2004 della Corte delle assise correzionali in re __________., condannata a due anni di detenzione, presenta invero delle similitudini con il caso in rassegna. E' vero che il danno causato dai reati è in quel caso superiore, mentre che l'indebito profitto è comparabile a quello percepito dal AC 1, ed è anche vero che si potrebbe ritenere che la colpa di __________ sia nel complesso superiore a quella del qui prevenuto. Per la Corte si tratta di due casi gravi, ma la differenza sostanziale, che la difesa sembra disattendere e che invece a mente della Corte destituisce di fondamento ogni doglianza dell'imputato, è che __________ è stata condannata a 2 anni di detenzione da espiare, mentre che AC 1 si vede confrontato con l'espiazione di soli 10 mesi di carcere, ragione per cui egli nell'esito è in una situazione manifestamente migliore di __________\nDel tutto inconferente è di contro il richiamo della sentenza 4 agosto 2003 della Corte delle assise criminali in re A., condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per reati oggettivamente più gravi di quelli commessi da AC 1, trattandosi di una sentenza (nemmeno cresciuta in giudicato in quanto oggetto di due ricorsi per cassazione) in cui, come espressamente indicato in quel giudizio, la pena mite comminata al prevenuto è stata determinata dall'esistenza di una situazione soggettiva che la Corte ha ritenuto particolarmente favorevole all'accusato, situazione che qui nemmeno lontanamente si verifica.\nDi contro, la Corte può evocare, in senso contrario a quello auspicato dalla difesa, le sentenze 1° marzo 2001 in re B., condannato a 22 mesi di detenzione per una malversazione poco superiore a fr. 1'000'000.-- e 5 giugno 2002 in re C., condannato a 18 mesi di detenzione sospesi per 4 anni a fronte di malversazioni per circa fr. 1'200'000.--, grazie alle importanti circostanze attenuanti della scemata responsabilità e del sincero pentimento.\n10. AC 1 non ha legame di sorta con il territorio svizzero, che gli è unicamente servito per la fruizione dei servizi bancari tramite i quali ha compiuto i reati di cui all'atto di accusa.\nPer una funzione di prevenzione generale, ed allo scopo di colpirlo con un'ulteriore sanzione, si giustifica di pronunciare nei suoi confronti la pena accessoria dell'espulsione effettiva di cui all'art. 55 CP per la durata minima legale di 3 anni, pena la cui pronuncia non è del resto stata contestata dal prevenuto (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3).\nL'adesione alla proposta di pena effettiva rende superflua la disamina della sua eventuale sospensione condizionale, potendovisi ravvisare l'implicita ammissione del fondamento della richiesta della Pubblica accusa.\n11. AC 1 ha altresì aderito alle pretese avanzate dalle parti civili (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3).\nVanno perciò riconosciuti Euro 360'696.98 oltre interessi al 5% dal 23 febbraio 2000 su Euro 335'696.98 e dal 21 marzo 2000 su Euro 25'000.--, oltre a fr. 4'787.70 per i costi di patrocinio, alla parte civile PC 2, e Euro 650'203.44 oltre a fr. 8'762.70 per i costi di patrocinio alla parte civile PC 1.\n12. La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese processuali sono a carico dell'imputato.\nRispondendo, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 2, 3.\nVisti gli art. 18, 36, 41, 55, 63, 64, 68, 69,138 CP;\n9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;\ndichiara e pronuncia:\n1. AC 1 è autore colpevole di:\n1.1 ripetuta appropriazione indebita\nper avere, tra agosto 1999 e marzo 2000, a __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di gestore patrimoniale esterno, in 4 occasioni, impiegato a profitto proprio e di terzi, somme di denaro a lui affidate, per complessivi Euro 1'010'900.42;\nE come meglio descritto nell’atto d’accusa.\n2. Di conseguenza, AC 1, è condannato:\n2.1 alla pena di 10 mesi di detenzione, con il computo del carcere preventivo sofferto a valere quale pena aggiuntiva a quella di 14 mesi di detenzione inflittagli il 15 luglio 2002 dalla Corte di Appello di __________;\n2.2 all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 3 anni;\n2.3 al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali;\n3. AC 1 è inoltre condannato a risarcire le seguenti indennità:\n3.1 Euro 360'696,98 oltre interessi al 5% dal 23.02.2000 su Euro 335'696,98 e dal 21.03.2000 su Euro 25'000.- oltre a fr. 4'787,70 alla Parte Civile PC 2;\n3.2 Euro 650'203,44 oltre a fr. 8'762,70 alla Parte Civile PC 1;\n4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale\n|\nIntimazione a: |\n|\n|\n|\n|\n|\nterzi implicati |\n1. PC 1 2. PC 2\n|\nPer la Corte delle assise correzionali\nIl presidente La segretaria\nDistinta spese:"}