{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-205_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88466&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27e3760d5a164fbfe5eab2c57d919271"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appropriazione indebita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:49", "Checksum": "361c8bf3c8896d08b293f54988daeec7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205\nRegesto:\nAppropriazione indebita\n\n\nSi tratta comunque di importi molto rilevanti, provento di reati commesso su di un arco di tempo di circa 5 anni, il che va pure valutato negativamente, non potendosi attribuire valenza episodica a reati commessi su tale periodo in danno di tre persone diverse.\nQuanto alle finalità dell'agire del AC 1, il movente è ovviamente di natura economica. Dalle sue dichiarazioni in merito, si ha che egli non si è fatto scrupolo di utilizzare denaro altrui dapprima per pagare i suoi debiti pregressi, poi per finanziare la sua attività professionale, che deve invero essere stata assai costosa e poco produttiva, se si pone mente al fatto che nel periodo agosto 1999, data d'inizio degli illeciti di cui all'atto di accusa, sino al suo fermo del settembre 2001, essa ha comportato la consunzione di circa fr. 1'500'000.--. Anche tenendo conto di lire 600'000'000 (ossia circa fr. 500'000.--) che sarebbero state date agli strozzini, si avrebbe comunque un asserito dispendio di fr. 1'000'000.-- sull'arco di poco più di due anni, a fronte del quale nulla di concreto è stato versato agli atti per consentire di ritenere che si sia trattato di un utilizzo anche solo lontanamente ragionevole del denaro così sottratto.\nOccorre anche dire che per accedere al denaro delle sue vittime il AC 1, servendosi di paraventi societari dai nomi suggestivi, si è autonominato consulente finanziario per gli investimenti dei malcapitati clienti e/o conoscitore di complessi e redditizi meccanismi della finanza internazionale, dando così prova di una particolare biasimevole scaltrezza nella costruzione del rapporto di fiducia che ha condotto i clienti ad affidargli le cospicue somme da lui incamerate.\nRimane quindi la per la Corte grave violazione del rapporto di fiducia a fini tutto sommato egoistici, al riguardo di importi, come detto, considerevoli.\nDalla vita anteriore del AC 1 si deduce la sostanziale incensuratezza protrattasi fin oltre i 60 anni, anche se vi è un precedente del 1983 per emissione di assegni a vuoto, il quale, più che macchiarne la fedina penale, getta l'ombra del dubbio sull'immagine che egli ha dato di sé di persona responsabile del lavoro di 5000 operai. E' inoltre indubbio, nell'ottica dei reati commessi, che egli nulla ha imparato dal fallimento della sua precedente società e che anzi, contro ogni ragionevolezza, egli si è ostinato a portare avanti progetti rischiosi, già solo perché ubicati in poco affidabili contesti sudamericani, animato dalla chimera di chissà quali guadagni, giungendo a delinquere pesantemente per persistere in queste iniziative, rivelatesi, alla prova dei fatti, del tutto deficitarie.\nEgli ha tenuto un corretto comportamento processuale, mentre che nella fase preprocessuale la confessione (che pure vi è stata ed è ritenuta in suo favore) non è stata immediata, avendo egli ancora per la prima parte del secondo verbale d'interrogatorio tentato di vendere per vere le menzogne al riguardo della sua asserita attività di procacciatore di investimenti.\nQuesto non basta di certo, così come non basta la comunque apprezzata disponibilità a liberare fr. 10'000.-- dalla cauzione prestata dal figlio in favore delle parti civili- per fare ritenere il AC 1 sinceramente pentito ai sensi dell'art. 64 CP, mentre che non merita di essere particolarmente enfatizzato il fatto che egli abbia provveduto al risarcimento delle lire 303'000'000 di cui ai reati del 1995, posto che questa era una condizione impostagli dalla sentenza per potere beneficiare della sospensione della pena detentiva. Inoltre, a fronte delle dichiarazioni del AC 1 circa le sue difficoltà economiche in quel periodo -si ricordi che egli a suo dire sarebbe stato inguaiato con gli strozzini- e all'assenza di attestazioni circa eventuali leciti (e sostanziosi) guadagni, non è abusivo coltivare il sospetto -ma la questione non è realmente rilevante- che quel risarcimento sia stato prestato con il provento dei reati successivi.\nSi ritiene inoltre che dai fatti del 1995 sono ormai trascorsi 9 anni, ma va anche detto che il AC 1 non ha tenuto per nulla buona condotta da allora, avendo ancor più pesantemente delinquito tra il 1999 e il 2000. Da allora sono trascorsi 4 o 5 anni, del che si tiene conto, così come dell'assenza di ricadute dopo la liberazione dal carcere preventivo, ma non si tratta per la Corte, nella specie, di elemento di portata particolarmente significativa.\nLa difesa, invocando alcuni precedenti, ha sostenuto la tesi secondo cui, nelle circostanze date, la pena complessiva per il AC 1 potrebbe essere comunque limitata a 18 mesi di detenzione da sospendere condizionalmente, se del caso per effetto dell'assorbimento verso il basso di una pena di 22/23 mesi di detenzione. Di conseguenza, la pena aggiuntiva da pronunciare nell'odierno processo sarebbe di soli 4 mesi di detenzione.\nSi tratta di una tesi che non può essere seguita.\nA mente della Corte, la gravità oggettiva dei reati commessi è tale -in specie per gli importi sottratti e la reiterazione degli illeciti- da porre la giusta pena complessiva ben oltre il limite dei 18 mesi di detenzione suscettibile di sospensione condizionale. Nemmeno dopo disamina dell'aspetto soggettivo, e questo anche avuto riguardo per l'età del AC 1, emergono, in assenza di attenuanti specifiche, elementi tali da fare ritenere che la misura della sua colpa possa ricadere entro i limiti della sospensione condizionale."}