{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-205_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88466&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27e3760d5a164fbfe5eab2c57d919271"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appropriazione indebita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:49", "Checksum": "361c8bf3c8896d08b293f54988daeec7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205\nRegesto:\nAppropriazione indebita\n\n\nPer quanto attiene ai restanti prelevamenti in contanti occorsi su __________ prima di ricevere i fondi da __________ ovvero prima del 25.2.2000 (valuta accredito da __________ a __________) di EU 335'696.98, essi sono stati tutti utilizzati in Italia per far fronte alle spese della mia attività professionale, che interessa la stesura di progetti di fattibilità economico finanziaria e tecnica, progetti di impiantistica industriale, di pianificazione, agroindustriale e turistico alberghiero.\"\n(AI 33, verbale 31 ottobre 2001, pag. 3)\n\" …non avevo intenzione di truffare o ingannare i signori PC 1 ma che mi era però chiaro che per meglio investire i loro denari avrei prima dovuto assestare la grave situazione finanziaria che mi assillava da molti anni a seguito del disastro __________. Tale iniezione di capitale mi ha permesso anche di recarmi a e di soggiornarvi per almeno 4 mesi sull'arco di un anno rispettivamente di viaggiare in e a (…) In sostanza l'iniezione di capitale di PC 1 mi ha permesso di azzerare una situazione debitoria mia personale pregressa e di finanziare la realizzazione del piano finanziario per con il cui provento sarei stato in grado di garantire il rimborso del capitale affidato e della sua remunerazione. (…) Per quanto attiene ai prelievi operati da __________, ribadisco che trattasi in parte di denaro (ca. 600 Mio di Lit. complessivamente) che ho utilizzato per tacitare gli strozzini che mi assillavano. (…) Per quanto attiene alla rimanenza attinta su __________ e contro garantita da __________ attraverso il bonifico proveniente da, ribadisco che trattasi di denari che ho impiegato per la mia attività professionale.\"\nNon dissimile il destino del denaro ricevuto in Italia (AI 33, verbale 31 ottobre 2001, pag. 4):\n\" Con questi soldi ho provveduto da un lato a versare gli interessi alla signora PC 1 fino a settembre 2000 compreso, per contanti, ritenuto come in un'occasione io abbia pagato tramite assegno (tratto sulla medesima banca). Dall'altro lato, ho utilizzato tali denari per spese di viaggio e di trasferta all'estero e nonché la copertura delle spese professionali. Gli strozzini non hanno ricevuto nulla di questi denari poiché erano già stati tacitati in precedenza con parte del denaro prelevato da __________.\"\nNon è di contro stata dimostrato, o anche solo reso verosimile, alcun effettivo investimento da parte del AC 1 degli averi affidati nel senso di cui alle pattuizioni contrattuali.\n7. Al dibattimento l'imputato ha pienamente ribadito le proprie ammissioni degli addebiti contestatigli, e del resto anche il suo legale nell'arringa difensiva ha riconosciuto che l'atto di accusa merita integrale conferma.\nEsso viene pertanto pienamente confermato dalla Corte, sia in fatto (con la rettifica a pag. 2, sub. 1.1.2 di \"ITL 5'000'000.-\" in \"fr. 5'000.--\" al riguardo del prelevamento del 29.10.1999) che in diritto, per il che il prevenuto risulta autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita, commessa tra l'agosto del 1999 e il marzo 2000 per l'importo complessivo di Euro 1'010'900.42.\n8. L'art. 68 n. 2 CP stabilisce che se il giudice deve giudicare di un reato commesso prima della condanna ad una pena privativa della libertà personale per altro fatto, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi stati reati fossero stati compresi in un unico giudizio.\nNella fattispecie, AC 1 è stato condannato il 17 dicembre 2001 a alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione sospesi condizionalmente, pena ridotta a 1 anno e 2 mesi in appello, per i soli fatti del 1995, allorché aveva già commesso anche i reati oggi a giudizio, per il che l'odierna pena, in applicazione della predetta norma, deve essere aggiuntiva a quella di cui al giudizio italiano.\nLa pena di cui al primo giudizio non viene perciò rivista o modificata, mentre che l'odierna Corte, esaminata la situazione nella sua globalità (ossia includendo anche il reato del 1995), determina una pena complessiva e, avuto riguardo della pena già pronunciata, commina una pena aggiuntiva.\nQualora la prima pena sia stata sospesa, ma con il computo della pena aggiuntiva venga oltrepassato il limite dei 18 mesi per la possibile concessione della sospensione condizionale, la prima pena rimarrà nondimeno sospesa, mentre che solo la pena aggiuntiva dovrà essere espiata (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. edizione, n. 27 ad art. 68 CP).\nIn questa situazione privilegiata per l'autore, che a fronte di una pena complessiva che sarebbe da espiare deve in realtà espiare solo la pena aggiuntiva, questi sarà ulteriormente avvantaggiato nell'ipotesi in cui sia stato punito con una prima pena (sospesa) che appaia severa al secondo giudice, perché in tal caso -dovendosi determinare la pena aggiuntiva in funzione dell'ipotetica pena complessiva- la pena aggiuntiva sarà proporzionalmente più mite.\n9. La Corte nel procedere alla disamina degli elementi concorrenti all'accertamento e alla valutazione della colpa del prevenuto, ha innanzitutto ritenuto l'indiscutibile gravità oggettiva dei reati commessi, avendosi che egli si è appropriato indebitamente di circa 1 milione di Euro, pari a circa fr. 1'500'000.--, e che egli ha inoltre commesso una truffa per mezzo della quale, in tre occasioni, si è fatto consegnare ulteriori lire 300'000'000 circa, ossia circa fr. 240'000.--, mentre che non ha considerato che egli in Italia si è appropriato di ulteriori lire 1'200'000'000.-- e rotti, ossia di ulteriori fr. 1'000'000.-- circa, reato per il quale è stato aperto il procedimento penale nell'appropriata sede."}