{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-205_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=88466&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=49&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27e3760d5a164fbfe5eab2c57d919271"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Appropriazione indebita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:49", "Checksum": "361c8bf3c8896d08b293f54988daeec7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 17.11.2004 72.2002.205\nRegesto:\nAppropriazione indebita\n\n\n§ Il Difensore, il quale il quale non contesta i fatti di cui all’atto d’accusa. Stante l’età di AC 1, la durata del carcere preventivo sofferto, la buona condotta mantenuta sino ad oggi, il sincero ravvedimento, richiamati i precedenti di codeste Corti, chiede che la pena venga contenuta in al massimo 4 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente. Non si oppone all’espulsione effettiva e alle pretese delle Parti Civili, né all’assegnamento della cauzione nella misura di fr. 10'000.- in favore delle Parti Civili;\nPosti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti\nquesiti: AC 1\n1. È autore colpevole di:\n1.1 ripetuta appropriazione indebita\nper avere, tra agosto 1999 e marzo 2000, a __________, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, in qualità di gestore patrimoniale esterno, in 4 occasioni, impiegato a profitto proprio e di terzi, somme di denaro a lui affidate, per complessivi Euro 1'010'900.42?\nE come meglio descritto nell’atto d’accusa.\n2. Sussistono attenuanti specifiche giusta l’art. 64 CP ?\n3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:\n3.1 privativa della libertà?\n3.2. accessoria dell’espulsione?\n4. Deve essere condannato a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili ?\nConsiderato in fatto ed in diritto:\n1. AC 1, cittadino italiano, è nato il __________ a __________.\nAppresa la professione di ingegnere, afferma di avere svolto la propria attività professionale in prevalenza all'estero, ed in particolare in __________. A suo dire, sarebbe stato azionista di riferimento, nonché presidente ed amministratore delegato, della Società Generale, che nel suo momento migliore avrebbe impiegato 32 ingegneri, 60 impiegati e 5000 operai, e che si occupava di grossi cantieri in (AI 5, verbale __________ 28 settembre 2001, pag. 1). Il quasi decennale conflitto tra Irak e Iran, scoppiato negli anni '80, avrebbe però portato la società alla rovina, ed egli si sarebbe in seguito occupato della sua liquidazione. Visto che la precedente attività lo aveva portato \"in contatto con la comunità finanziaria internazionale\" e che egli avrebbe \"sviluppato una certa pratica e conoscenza in questo ramo\", egli ha nel contempo iniziato una nuova attività quale \"consulente finanziario\", nel cui contesto si sarebbe occupato della \"ricerca di prestiti internazionali votati al finanziamento di progetti di primarie aziende\" (verbale citato, pag. 2).\nConcluse le vicende giudiziarie di cui si dirà più avanti (con l'importante riserva di un procedimento ancora aperto in Italia per appropriazione indebita di circa ulteriori lire 1'400'000'000), AC 1 lavora attualmente, a provvigione, come consulente per un azienda attiva nel settore dei sistemi di sorveglianza per navi, e a suo dire consegue un reddito mensile medio di circa Euro 4'000.--.\nEgli afferma che a seguito ai fatti in esame il rapporto coniugale, in essere dal 1971, si sarebbe incrinato, tanto da condurre alla separazione legale, pronunciata alla fine del 2001 e a seguito della quale è tenuto a versare alla moglie un contributo alimentare di Euro 500.-.\nAllo stesso modo si sarebbero deteriorati anche i rapporti con i due figli maggiorenni.\nAC 1 vive oggi in un appartamento ad __________ cedutogli in comodato dalla sorella, la quale, nel bisogno, gli presta anche aiuto economico.\n2. Il 20 dicembre 1983 il Pretore di __________ ha condannato il prevenuto ad una pena pecuniaria di lire 1'000'000 per emissione di assegni a vuoto, continuata (AI 24).\n3. Con sentenza del 17 dicembre 2001, il Tribunale Ordinario di __________ ha pronunciato la condanna in contumacia del AC 1 alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, sospesa condizionalmente a condizione della restituzione alle parti civili dell’importo sottratto di lire 303'000'000, oltre che al pagamento di una multa di lire 1'200'000 per il reato di truffa continuata.\nDalla lettura di quel giudizio (in: plico doc. TPC 7), si apprende che il AC 1, qualificatosi come esperto di finanza internazionale e amministratore di una __________, avrebbe prospettato al prof. __________, già docente universitario, l'accesso ad importanti e remunerativi investimenti sul mercato americano dei titoli di Stato, nell'ordine delle centinaia di milioni di dollari, inducendolo così a corrispondergli, in tre occasioni, nel corso del 1995, complessive lire 303'000'000 a titolo di anticipazioni in denaro, facendogli intendere che detti importi sarebbero stati restituiti al momento dell'attivazione del programma d'investimento, in realtà mai avvenuta, assicurando la restituzione del denaro con assegni da lui, AC 1, dati in garanzia al __________, assegni rivelatisi non coperti.\nIl AC 1 ha dedotto il giudizio in appello, ottenendo a seguito del giudizio 15 luglio 2002 della Corte di Appello di __________ unicamente la riduzione della pena a 1 anno e 2 mesi di reclusione per effetto della concessione delle attenuanti generiche, che gli erano state negate nel primo giudizio.\nIl ricorso per cassazione del AC 1 contro questo secondo giudizio di condanna è stato dichiarato inammissibile in data 5 maggio 2003, sicché il pronunciamento di seconde cure è cresciuto in giudicato (doc. TPC 8)."}