L’esecuzione della pena detentiva inflitta a tutti i condannati è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni per AC2 e di 4 (quattro) anni per AC1 e AC3. 9. La sospensione condizionale della pena di 15 giorni di arresto inflitta al condannato AC3 in data 13.6.2005 dal MP Lugano non è revocata, ma il relativo periodo di prova è prolungato di 1 (un) anno. 10. AC1 è sottoposto a patronato per tutta la durata del periodo di prova. 11. Le pretese della parti civili sono rinviate al foro civile. 12. E’ ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione dell'importo di fr.