AC2, vista la giovane età, è condannato: 7.2.1. alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto. 7.3. AC3, vista la giovane età ed avendo parzialmente agito in stato di scemata responsabilità, è condannato: 7.3.1. alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione (a valere totalmente quale pena addizionale a quella di 15 giorni di arresto inflittagli con DA 13.6.2005 del MP Lugano, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto. 8. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a tutti i condannati è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni per AC2 e di 4 (quattro) anni per AC1 e AC3. 9.