Sulla commisurazione della pena, richiamati i principi generali dell'art. 63 CP, pone in evidenza la situazione familiare del suo assistito (assenza della figura paterna e rapporti tesi con la madre) e rileva che il periodo incriminato è da leggersi come reazione ad una situazione di disadattamento e che il suo assistito ha poi dimostrato con i fatti di "aver cambiato registro", specificando che le contravvenzioni per la mancanza di titolo di trasporto sono state un equivoco. Ritenuti inoltre la piena confessione resa, la giovane età, il tempo, di oltre 5 anni, trascorso e richiamato l'art. 64 CP chiede una pena più contenuta rispetto alla richiesta del PP.