TPC _). Tutto ciò considerato, la Corte ha concluso per l'esistenza di una colpa di gravità tale da giustificare la condanna ad una pena sicuramente e chiaramente eccedente il limite massimo entro cui può entrare in linea di conto la sospensione condizionale. Visto anche il raffronto con casi teoricamente assimilabili alla fattispecie quo all'ammontare delle malversazioni e alla volontà dell'autore, marcatamente rivolta al proprio personale ed egoistico vantaggio (cfr. in particolare la sentenza 1. marzo 2001 in re B. condannato alla pena di 22 mesi di detenzione per malversazione di importo di poco superiore a fr. 1'000'000.--)