Inoltre, valesse per vero che il denaro fu (correttamente) rimesso a terza persona, rimarrebbe inspiegabile l'esistenza del bonifico di pari importo in favore del suo conto contestuale al prelevamento dei contanti. Anche in questo caso, la Corte è perciò convinta dell'esistenza della malversazione addebitata all'accusata. Nelle due predette circostanze l'imputata si è appropriata di denaro contante a lei affidato, il che realizza chiaramente l'ascritto reato di appropriazione indebita ex art. 138 CP. 19.