La Corte ha accertato, sulla scorta delle risultanze peritali, che in effetti nei periodi in questione la gestione __________ non ha portato ad utili apprezzabili (cfr. AI 73, pag. 21-23), come confermato dal perito in aula (cfr. verbale dibattimentale, pag. 17), e che pertanto la corresponsione di U$ 120'000.-- nel 1999 e di 120 milioni di lire nel 2000 a titolo di percentuale su detti utili non si giustificava. Nondimeno, la Corte per queste fattispecie non ha addebitato all'accusata l'ascritto reato di truffa, non essendoci la prova certa dell'intenzionalità del suo agire.