E' chiaro che ciò costituisce inganno astuto ai sensi dell'art. 146 CP, ed è evidente che la firma degli atti di pegno è un atto di disposizione patrimoniale ai sensi della medesima norma. Con la firma degli atti di pegno l'avere in conto dei firmatari è stato esposto al rischio di essere incamerato dalla banca a copertura degli impegni della __________. Tanto basta affinché debba essere ammesso anche il requisito del danno patrimoniale ex art. 146 CP anche per i clienti __________ e __________, che la banca non ha chiamato alla cassa (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna, 2002, vol.