Da tutto quanto precede al riguardo degli atti di pegno, la Corte ha maturato nel complesso il convincimento del fatto che essi sono stati fatti firmare dall'accusata ai suoi clienti in assenza di un accordo in tal senso, e che pertanto la loro firma è stata carpita con astuzia, confidando nel fatto che essi, stante il rapporto di fiducia nei suoi confronti e la presenza rassicurante di un direttore di banca, avrebbero firmato tutti i documenti loro sottoposti senza verifica, come in effetti è avvenuto. E' chiaro che ciò costituisce inganno astuto ai sensi dell'art. 146 CP, ed è evidente che la firma degli atti di pegno è un atto di disposizione patrimoniale ai sensi della medesima norma.