La __________, come dichiarato dal __________, ad un certo punto avrebbe deciso "che questo sistema degli atti di pegno non poteva più essere accettato" (A16, pag. 7). Ciò appare strano se si pone mente al fatto che quello della messa a pegno, fosse anche per un debito di terzi, è istituto giuridico assolutamente lecito, motivo per cui la decisione (interna) della banca di distanziarsi da tali atti riflette necessariamente, a mente della Corte, l'esistenza di qualche dubbio al riguardo della correttezza di inconsueti pegni concessi dal cliente al proprio gestore esterno.