{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-150_2004-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48086&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f79ce6d83d412ee08d9f2e07626a4bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:46", "Checksum": "e7629f7163b45c1792e9ca988631ebfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n__________ ha commesso reati di indubitabile oggettiva gravità, perpetrando malversazioni che l'hanno arricchita di non meno di 2 milioni di franchi, ritenuto anche l'addebito di U$ 450'000.-- e rotti a carico della __________ per l'escussione in favore della prevenuta dell'atto di pegno fasullo. L'attività illecita si è protratta dall'aprile del 1997 al novembre del 2001, ossia per circa 4 anni e mezzo. Essa, ancorché tecnicamente da qualificare in prevalenza come truffa, è connotata dall'odioso abuso di fiducia commesso in danno di persone, in specie la __________ e la __________, di cui si professava amica e che per loro parte sinceramente la ritenevano amica. Il motivo di siffatto agire è stato unicamente quello di arricchire se stessa a detrimento dei suoi clienti, ed in parte anche amici. Se in effetti si potrebbe avere ancora qualche comprensione per i reati commessi nel 2001, allorché la sua situazione stava precipitando (significativo in merito l'episodio delle GBP 195'000.--), è sconsolante, e indicativo di una colpa grave, rilevare che la __________ ha iniziato a delinquere allorché non ve ne era necessità di sorta, potendo essa beneficiare di leciti proventi nell'ordine di fr. 200'000.-- all'anno per effetto dei soli ristorni in suo favore delle commissioni bancarie, ai quali andavano ancora aggiunti almeno gli onorari corrisposti dai clienti. L'avere carpito degli atti di pegno in proprio favore a danno degli ignari clienti è del resto ampiamente sintomatico della sfrenata bramosia di denaro della __________, atteso che essa approfittava di siffatti pegni per estendere illecitamente le sue possibilità di operare per proprio conto, e quindi per incrementare i propri guadagni, mentre che si riconosce che non era sua intenzione quella di rendere operativi i pegni, non fosse altro che perché in tal caso sarebbe immediatamente emersa la loro indebita esistenza. Quanto alla vita anteriore della __________, essa non è apparsa alla Corte come particolarmente meritoria. Certo, egli ha cresciuto con profitto una figlia, ma non è totalmente incensurata ed inoltre deve lasciarsi imputare in senso negativo il fatto di essersi improvvisata ed autonominata (con la colpevole tolleranza di banche che da tale attività lucravano abbondanti commissioni) gestore patrimoniale per conto terzi senza averne neppure lontanamente la necessaria preparazione, circostanza questa che ha di fatto reso possibili gli illeciti che le sono addebitati.\nA fronte di importanti elementi di giudizio nel senso di una colpa grave, ben poche sono le circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto che dai primi illeciti sono trascorsi circa 7 anno, e che dagli ultimi ne sono passati 2 e mezzo, apprezzando inoltre il pagamento di Euro 907.-- eseguito in sede dibattimentale per consentire la liberazione del conto della __________. Per il resto, nulla può esserle accreditato per il comportamento preprocessuale e processuale, volto alla pervicace negazione di ogni colpa, anche a fronte della più irrefutabile evidenza. Si tratta però di una scelta processuale dell'accusata e non di un comportamento patologico, avendo la stessa difesa (a giusta ragione) rinunciato ad invocare uno stato di possibile scemata responsabilità al momento del compimento dei reati, per limitarsi invece ad attirare l'attenzione sulle carenti capacità di esposizione logica, sconfinanti nella logorrea, fermi però restando il giudizio di realtà e la capacità di discernimento (allegato 1.2 ad doc. TPC _).\nTutto ciò considerato, la Corte ha concluso per l'esistenza di una colpa di gravità tale da giustificare la condanna ad una pena sicuramente e chiaramente eccedente il limite massimo entro cui può entrare in linea di conto la sospensione condizionale.\nVisto anche il raffronto con casi teoricamente assimilabili alla fattispecie quo all'ammontare delle malversazioni e alla volontà dell'autore, marcatamente rivolta al proprio personale ed egoistico vantaggio (cfr. in particolare la sentenza 1. marzo 2001 in re B. condannato alla pena di 22 mesi di detenzione per malversazione di importo di poco superiore a fr. 1'000'000.--), la Corte ha ritenuto equa e non eccessivamente severa la pena di due anni di detenzione, con computo del carcere preventivo sofferto, prescindendo però dalla pronuncia della richiesta pena accessoria d'espulsione.\n21. La parte civile __________ (avente titolo per la __________ dopo una fusione) ha instato al dibattimento per l'attribuzione di complessivi fr. 225'138.63 (doc. dib. _ e allegati). Essa sostiene di essere danneggiata dal falso atto di pegno sottoscritto da __________ in favore della __________, confidando nel quale la banca ha rilasciato per l'accusata due garanzie bancarie a prima richiesta nel contesto dell'acquisto da parte della __________ dell'imbarcazione \"__________\" al prezzo di complessive lire 450 milioni, acquisto perfezionato con l'acquisizione del pacchetto azionario della società intestataria del natante, la __________, domiciliata nell'Isola di Man e le cui azioni sono state sequestrate dal Procuratore Pubblico.\nLa parte civile ha addotto e dimostrato di avere subito l'escussione della seconda garanzia bancaria, di lire 180 milioni, con un esborso complessivo superiore a fr. 190'000.-- compresi interessi, spese legali e di giustizia e ripetibili (cfr. distinta al punto 12, pag. 10), senza potersi prevalere -come credeva al momento dell'emissione- sul patrimonio della garante __________, stante la nullità dell'atto di pegno, costituente falso documentale."}