{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-150_2004-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48086&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f79ce6d83d412ee08d9f2e07626a4bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:46", "Checksum": "e7629f7163b45c1792e9ca988631ebfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer quanto riguarda il prelievo di lire 300 milioni si osserva infatti che se si fosse trattato, come sostiene l'accusata, di effettuare il rimborso in suo favore di denaro che aveva anticipato, risulterebbe incomprensibile che sia stata fatta un'operazione per contanti invece che un bonifico diretto in favore del conto della __________ sul quale essa ha poi versato il denaro. E ancora, l'ipotesi difensiva della liceità dell'operazione male si concilia con la presenza del famigerato ordine di bonifico con la \"s\" corretta, ordine sicuramente falso, relativo al medesimo importo e destinato a __________ (cfr. A14, allegato 9), ovvero il canale normalmente utilizzato per il finanziamento dell'operazione in Sardegna (cfr. A14, pag. 1 e 2). Risulta in effetti molto più verosimile, ed anzi appare l'unica spiegazione ragionevole, ammettere per vero che la prevenuta -come afferma la __________ - abbia distratto il denaro affidatole a contanti, ed in un secondo tempo abbia poi recuperato il pagamento che con quel denaro andava effettuato per mezzo di un bonifico abusivo, eseguito utilizzando uno dei falsi di cui disponeva.\nPer ciò che riguarda invece il prelievo di lire 80 milioni la Corte constata in primo luogo come l'accusata abbia cambiato versione, cosa che non giova certo alla sua attendibilità. Inoltre la sua tesi finale conferma quella della __________ almeno laddove riconosce che il denaro contante serviva all'operazione in Sardegna: Tale tesi sarebbe stata facilmente comprovabile, assumendo la testimonianza del __________ che essa ha chiamato in causa, ma la richiesta in tal senso non è stata presentata né prima, e nemmeno in vista del dibattimento. Inoltre, valesse per vero che il denaro fu (correttamente) rimesso a terza persona, rimarrebbe inspiegabile l'esistenza del bonifico di pari importo in favore del suo conto contestuale al prelevamento dei contanti.\nAnche in questo caso, la Corte è perciò convinta dell'esistenza della malversazione addebitata all'accusata.\nNelle due predette circostanze l'imputata si è appropriata di denaro contante a lei affidato, il che realizza chiaramente l'ascritto reato di appropriazione indebita ex art. 138 CP.\n19. L'atto di accusa principale addebita alla __________ il reato di falsità in documenti in ordine a tre atti di pegno __________, ed un quarto falso atto di pegno __________ è imputato nell'atto di accusa aggiuntivo. Che si tratti di documenti ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP è assolutamente pacifico e non deve qui essere ulteriormente motivato, così come è manifesto che fare sottoscrivere alle vittime con l'inganno un testo contrattuale al quale esse non aderiscono ed in seguito prevalersi del contenuto di tali documenti è fattispecie vietata dall'art. 251 CP.\nPure fondata è l'accusa di falsità in documenti in relazione ai 4 ordini di bonifico di cui ai punti 1.3.1 - 1.3.4 AA, avendo l'imputata utilizzato fotocopie di un originale ed avendole compilate attribuendo alla firmataria, conto verità, l'intenzione di disporre del proprio denaro in favore dell'accusata, rispettivamente avendo l'accusata riempito degli ordini originali contrariamente alle istruzioni ricevute.\n20. Per l’art. 63 CP, il giudice commisura la pena nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L’art. 68 cifra 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andare oltre al massimo legale della specie di pena."}