{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-150_2004-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48086&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f79ce6d83d412ee08d9f2e07626a4bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:46", "Checksum": "e7629f7163b45c1792e9ca988631ebfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n\" Devo dire che la __________ premeva anche per poter attingere ad una sua cassetta di sicurezza. Noi avevamo bloccato internamente questa cassetta dato che la __________ ci aveva detto che nella stessa vi erano circa CHF 200'000.--. Volevamo quindi utilizzare questo importo per rimborsare parzialmente il suo debito. Era quindi stato fatto un patto ai sensi del quale previo versamento della __________ di ITL 530 milioni la cassetta le sarebbe stata rimessa a disposizione. Al posto di questo importo in lire è invece giunto l'importo di GBP 195'000.--. La cassetta è quindi stata sbloccata e la __________ vi ha avuto accesso normalmente.\"\nIn queste circostanze, non occorrono molte altre spiegazioni per giustificare il fatto che la Corte sia assolutamente convinta che la __________, a questo punto in difficoltà economiche, abbia derubato la __________ per mezzo della truffa commessa con gli ordini di bonifico, avendo falsificato quello in suo favore compilandolo indebitamente con l'inserimento di un suo conto bancario quale beneficiario, senta titolo, del trasferimento delle GBP 195'000.--.\n16. La Corte ha poi esaminato l'addebito relativo al trasferimento di lire 200 milioni dell'aprile 1998 dal conto __________della __________ in __________ al conto __________della __________ (cfr. consid. 14) presso il __________ (punto 1.3.1 AA).\nLa __________ al momento della presentazione della denuncia nemmeno sapeva che il conto __________fosse della __________ (cfr. il punto 8a, pag. 9, con riferimento al doc. _ allegato), limitandosi a ritenere verosimile tale ipotesi (punto 10c, pag. 11).\nRaccolta ulteriore documentazione, essa in occasione del verbale del 15 febbraio 2002, riferendosi all'allegato 16 del verbale stesso dichiarava che\n\" … anche vedendo l'originale di questo ordine (prodotto in copia sub doc. _), vedo che di mio pugno vi è soltanto l'importo e la firma. Tutto il resto non è mio. Non so assolutamente ricordare per quale motivo diedi questo foglio alla __________. A me il conto __________ non dice assolutamente niente\" (A14, pag. 4),\n\"\ned anche al dibattimento essa ha sostenuto di non ricordare di avere avuto nell'aprile 1998 motivo di bonificare 200 milioni di lire ad un conto __________della prevenuta.\nLa __________, interrogata dal Procuratore Pubblico sul bonifico in questione, ha dichiarato che\n\" sicuramente sono soldi che ho portato io alla signora __________ in Italia. Non ricordo se ho attinto ai miei conti per fare questo versamento alla signora. Ci devo pensare\"(verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 10).\nAnche al dibattimento, a quasi due anni dall'atto di accusa, ha semplicemente affermato di avere con quell'operazione ottenuto la restituzione di denaro anticipato per contanti alla sua mandante, oppure di denaro consegnato immediatamente dopo alla signora __________, riconoscendo nel contempo di non potere portare prove a sostegno del suo dire (verbale dibattimentale, pag. 18).\nScartata la seconda possibilità, essendo privo di ogni senso logico che la __________ si faccia girare denaro su di un suo conto per poi consegnarlo \"immediatamente dopo\" alla __________ e ritenuto che rimarrebbe traccia della successiva operazione bancaria effettuata a tale scopo dalla __________, rimane quella della restituzione di denaro da lei anticipato per contanti alla __________.\nCerto, la __________ ha tenuto ad affermare di avere avuto ingenti disponibilità di contante al proprio domicilio in Italia (abitudine in Italia assai rischiosa), affermazione che naturalmente non è verificabile, ma rimane il fatto che appare contrario alla logica delle cose e alla natura del loro rapporto contrattuale che la __________, gestore esterno di patrimonio che a suo dire guadagnava il giusto per un'esistenza dignitosa, avesse ad anticipare ingenti somme di denaro alla sua cliente multimilionaria (in dollari) e non priva della liquidità necessaria alle sue esigenze.\n__________ è apparsa alla Corte come una persona ordinata, lucida nei propri ricordi, e non certo poco intelligente o confusa, se non dalle cortine fumogene sollevate dall'accusata. Come è giusto che sia a fronte di importi così rilevanti, essa ha sempre affermato di ricordare i principali movimenti di denaro da lei ordinati, e le sue contestazioni di operazioni eseguite dalla __________ non sono state indiscriminate, ma sono al contrario\nstate sollevate dopo attente verifiche e nel quadro di una ricostruzione dell'intera situazione sulla base dei giustificativi bancari (cfr. il prefato verbale 15 febbraio 2002, A14, alla presenza oltretutto del perito). Con riferimento allo specifico tema di eventuali consegne a lei di contanti da parte della __________, essa -a confronto con l'accusata- ha escluso una simile prassi (verbale 9 aprile 2002, A24, pag. 6), mentre che essa, come detto ha affermato di ricordare sia i prelevamenti effettuati (verbale 7 febbraio 2002, A11, pag. 3) che le \"operazioni di compensazione\", perifrasi sinonimo di esportazioni di capitale, in virtù delle quali essa riceveva denaro in Italia da persone desiderose di ottenere il controvalore (dedotta solitamente una congrua commissione) in Svizzera (verbale 18 gennaio 2002, A8, pag. 6; verbale 15 febbraio 2002, A14, pag. 5).\nA fronte di ciò, la __________, già distintasi sino a questo punto per l'inaffidabilità delle dichiarazioni, che in altre due occasioni ha illecitamente incamerato denaro della __________ con il medesimo sistema degli ordini di bonifico, che anche questa volta ha percepito il denaro, e che avrebbe avuto ogni interesse a tentare di chiarire la faccenda, si limita a generiche affermazioni, senza fornire -nemmeno all'ultimo minuto, ovvero con l'arringa difensiva- neppure un minimo appiglio circostanziale sulla causale degli asseriti anticipi di denaro fatti alla __________."}