{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-150_2004-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48086&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f79ce6d83d412ee08d9f2e07626a4bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:46", "Checksum": "e7629f7163b45c1792e9ca988631ebfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAnche i funzionari di banca chiamati ad eseguire i bonifici hanno deposto per l'esistenza di ordini compilati solo parzialmente dalla titolare del conto e della prassi di chiedere una loro generica conferma telefonica alla signora __________ (per __________: __________, A6, pag. 2; __________, A17, pag. 3; per __________: __________, A16, pag. 6)\n14. Il primo dei bonifici contestati esaminati dalla Corte è quello di lire 300 milioni di cui al punto 1.3.2 (l'unico di quelli incriminati fatto eseguire in __________), con cui il denaro è stato trasferito il 12 gennaio 1999 dal conto \"__________\" della __________ presso quell'istituto al conto __________presso il __________, di pertinenza dell'imputata (AI 73, pag. 12).\nIl perito giudiziario ha innanzitutto confermato l'esistenza di questa operazione (verbale dibattimentale, pag. 17).\nL'ordine di bonifico sulla cui base la __________ ha effettuato il trasferimento dei fondi si trova in atti, in fotocopia, quale foglio 2 dell'allegato 21 al verbale 15 febbraio 2002 di __________ (A14), e consiste in un manoscritto della signora __________ in cui è visibile che i conti di partenza e di arrivo sono stati scritti con una grafia differente da quella del resto del testo. Il documento presenta inoltre la particolare caratteristica di una correzione della lettera \"s\" nella parola \"saluto\".\nA rigore di logica (e in caso di operazione regolare), l'originale di quell'ordine dovrebbe trovarsi presso la banca che l'ha ricevuto.\nNella fattispecie, invece, lo stesso -inconfondibile per il predetto dettaglio della \"s\" corretta- è stato rinvenuto in originale nella disponibilità della __________ con le indicazioni dei conti di partenza e di arrivo ancora in bianco, e figura in atti nella mappetta rossa doc. _, assieme a due fotocopie a colori del medesimo documento.\nLa __________ nei verbali predibattimentali aveva escluso di potere essere in possesso di ordini di bonifico originali (cfr. la citazione al precedente considerando 13), e al processo non ha saputo spiegare in alcun modo il possesso di tali documenti.\nA ciò si aggiunga il fatto che la __________ disconosce il bonifico in questione (da ultimo nel verbale dibattimentale, pag. 4) e che la __________ non ha saputo fornire per esso altra spiegazione che non la pretesa \"restituzione in mio favore di denaro da me anticipato per contanti alla signora __________ oppure di denaro consegnato immediatamente dopo alla signora __________ \" (verbale dibattimentale, pag. 18), ammettendo di non potere comprovare questa affermazione.\nSi è già detto che la Corte non intende chiedere alla __________ di dimostrare la propria innocenza, ma è ben vero che è lei ad essere gravata dell'onere di rendere conto del destino di denaro pervenuto su di un suo conto bancario, e non è fuori luogo rilevare anche che l'atto di accusa risale all'agosto 2002, e che pertanto l'imputata sapeva da due anni di dovere rispondere alla domanda relativa alla causale di quel bonifico.\nQuale ulteriore, pesante indizio della colpevolezza dell'accusata, risulta poi che il medesimo ordine di bonifico, riconoscibile dal predetto dettaglio, era già stato usato (lecitamente) nel 1998 per il trasferimento del medesimo importo di lire 300 milioni su di un conto presso la __________ (cfr. le pag. 3 e 4 dell'allegato 14 al medesimo verbale A14), dal che la logica deduzione che in quell'occasione, dove detto ordine venne usato almeno due volte perché vennero apportate delle correzioni, alla fine l'originale, parzialmente non compilato, rimase nelle mani della prevenuta, così come esso è stato trovato e come visibile in atti nella predetta mappa doc. _ con le sue brave fotocopie a colori, prive di qualsiasi lecita giustificazione.\nSulla scorta di tutti questi elementi, la Corte non può che accertare la manifesta natura illecita di questo bonifico.\nCome giustamente prospettato dall'atto di accusa, si concretizza così il reato di truffa, avendo l'autrice ingannato con astuzia i funzionari della __________ utilizzando un documento falso e abusando del rapporto di fiducia instaurato con la pluriennale collaborazione in qualità di gestore esterno appoggiato all'istituto bancario, per il che essi sono stati indotti ad effettuare il trasferimento di fondi in suo favore, a debito del conto di __________.\nVa da sé, inoltre, che l'accertamento della commissione di questo ulteriore reato nella nuova modalità della manipolazione di ordini di bonifico non giova alla credibilità dell'imputata laddove essa nega la sussistenza di altri reati di questo genere.\n15. Il secondo bonifico incriminato preso in esame dalla Corte è quello di GBP 195'000.-- di cui al punto 1.3.4 dell'atto di accusa, con cui il novembre 2001 detto importo è stato trasferito, sulla scorta di un ordine manoscritto della __________, dal di lei conto \"__________\" in __________ al conto n. __________della __________ in __________.\nAnche in questo caso il perito giudiziario ha confermato l'esistenza dell'operazione (verbale dibattimentale, pag. 17).\nEssa è stata revocata in dubbio dalla __________ a solo un mese dalla sua esecuzione, posto che essa veniva censurata già nella denuncia del 14 dicembre 2001 (cubo 1, classificatore denuncia penale, AI 1, punto 8a, con riferimento all'allegato doc. _, pag. 9) e la contestazione della liceità di quel trasferimento di fondi è stata costantemente mantenuta sino al dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 4)."}