{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-150_2004-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48086&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f79ce6d83d412ee08d9f2e07626a4bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:46", "Checksum": "e7629f7163b45c1792e9ca988631ebfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n9. Al punto 1.2 dell'atto di accusa 13 agosto 2002 il Procuratore Pubblico ha addebitato alla prevenuta come truffa anche l'avere percepito dalla __________ la retribuzione per le proprie prestazioni nel periodo 1998/1999 ed in quello 1999/2000 per il motivo che essa le avrebbe prospettato, in base a conteggi manoscritti, il conseguimento in quegli anni di importanti utili di gestione, in realtà inesistenti, sicché detta retribuzione, in base agli accordi, non sarebbe stata dovuta.\nLa Corte ha accertato, sulla scorta delle risultanze peritali, che in effetti nei periodi in questione la gestione __________ non ha portato ad utili apprezzabili (cfr. AI 73, pag. 21-23), come confermato dal perito in aula (cfr. verbale dibattimentale, pag. 17), e che pertanto la corresponsione di U$ 120'000.-- nel 1999 e di 120 milioni di lire nel 2000 a titolo di percentuale su detti utili non si giustificava.\nNondimeno, la Corte per queste fattispecie non ha addebitato all'accusata l'ascritto reato di truffa, non essendoci la prova certa dell'intenzionalità del suo agire.\nLo stesso Procuratore Pubblico, in effetti, ha sottolineato in requisitoria la difficoltà di calcolare se vi fossero stati degli utili nei periodi incriminati per il motivo dell'esistenza di vari conti bancari e di numerosissime operazioni d'investimento, con la conseguenza che per la __________ sarebbe stato impossibile capire qualcosa della situazione.\nIl rilievo della poca trasparenza della situazione è senz'altro corretto, se solo si pensa che è stato necessario far capo ad una perizia giudiziaria per vederci chiaro, e che anche il perito giudiziario ha avuto delle difficoltà nel verificare il rendimento nei periodi critici del patrimonio affidato alla __________, difficoltà attestate, oltre che dalle parole del perito, dall'alto costo del referto, pari a fr. 75'000.-- (doc. TPC _).\nDalla poca trasparenza della situazione degli investimenti, il Procuratore Pubblico ha giustamente dedotto che la __________ non potesse comprendere nulla delle spiegazioni ammannitele dalla prevenuta sulla base dei suoi grossolani conteggi manoscritti, cosa che del resto essa aveva esplicitamente dichiarato (verbale 7 febbraio 2002, A11, pag. 4):\n\" Per quanto attiene i commenti della __________ a questi conteggi, essi erano sempre lunghi. Innanzitutto teneva lei il foglio in mano, me lo descriveva e poi appena facevo una domanda, ogni sua risposta generava confusione totale. Anzi, ad ogni mia domanda la __________ reagiva come se io non capissi cose evidenti; per cui non serviva continuare a fare domande, tanto era impossibile capire alcunché. Evidentemente, questa situazione era per me accettabile, anche se sgradevole, in quanto mi fidavo ciecamente della __________ \".\nPosto che la __________, per quanto si è visto al dibattimento, non può rivendicare alcun primato di intelligenza nei confronti della sua vittima, e accertata l'oggettiva difficoltà di determinare l'effettivo andamento degli investimenti, il quesito determinante quo all'esistenza della volontà della __________ di ingannare la __________ (anche) facendosi remunerare senza titolo è innanzitutto quello a sapere se l'accusata fosse effettivamente in chiaro sul reale andamento degli investimenti operati con gli averi della __________.\nIn altre parole, stabilito che i conteggi allestiti dalla __________ erano sbagliati perché attestavano di utili in realtà non esistenti, ci si deve chiedere se essi fossero anche falsi, ossia se l'errore fosse stato voluto dalla __________ per incamerare provvigioni che non le spettavano, oppure se anch'essa -sicuramente desiderosa di potere mostrare un risultato favorevole- fosse stata vittima del suo disordine e della mancanza di trasparenza.\nL'accusa non ha speso una parola su questa basilare questione e pertanto, dovendo essere accordato alla __________ il beneficio del dubbio, non può esserci condanna per questa ipotesi di truffa.\n10. La Corte non è convinta neppure dell'esistenza dell'ipotesi di truffa in danno di __________, che sarebbe stata astutamente indotta, contro le sue reali intenzioni, a cointestarle il conto bancario aperto in Svizzera. Ne è seguito anche al riguardo di questa fattispecie (punto 1.1 dell'atto di accusa 3 novembre 2003) il proscioglimento dell'accusata.\n11. Passando alla disamina dell'imputazione di truffa commessa dall'accusata ottenendo dei trasferimenti di denaro in suo favore sulla base di 4 ordini di bonifico di __________ da lei falsificati (punto 1.3 AA 13 agosto 2002), il rilievo che si impone d'entrata è quello del fatto che la credibilità dell'imputata risulta in generale minata dalle sue accertate menzogne al riguardo degli atti di pegno. Nondimeno, anche in questo caso la Corte ha in primo luogo fatto capo ad elementi oggettivi di giudizio, come meglio illustrato nei considerandi che seguono.\n12. __________ ha più volte sottolineato di non avere mai voluto accordare alla __________ la facoltà di prelevare denaro dai suoi conti, ed in effetti non le ha mai accordato procure a tal fine. Nell'ambito dei loro rapporti era invece usuale che la __________ chiedesse alla __________, in aggiunta all'attività di gestione, di trasmettere per suo conto alle banche degli ordini di bonifico qualora le occorresse denaro per sue esigenze personali. Visto che la __________ viveva in Italia quando non era in Sudamerica, e che la __________ aveva invece frequenti contatti con le banche di __________, sembrava cosa del tutto normale che la __________ avesse a fare da tramite degli ordini di trasferimento della sua amica e mandante."}