{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-03-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2002-150_2004-03-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=48086&nX40_KEY=4925062&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f79ce6d83d412ee08d9f2e07626a4bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2002.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:33:46", "Checksum": "e7629f7163b45c1792e9ca988631ebfd", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale penale cantonale 25.03.2004 72.2002.150\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nRimane però il fatto che in simili circostanze -allontanamento dalla banca, pagamento di risarcimenti milionari ed esistenza di una procedura penale a suo carico- la Corte deve ritenere un chiaro ed accresciuto interesse del __________ nell'affermare all'autorità penale la correttezza del proprio operato, e pertanto nel sostenere di avere spiegato ai clienti della __________ il senso del rilascio di un atto di pegno e di averne raccolto il consapevole consenso, coprendo quindi se stesso prima ancora che la __________.\nAll'atto pratico, tuttavia, anch'egli è stato vago quanto la __________ circa le operazioni di cambio che sarebbero divenute possibili solo effettuandole dal conto dell'accusata, spiegazione come detto oltretutto non valida almeno per la __________, e nel complesso ha comunque dovuto ammettere che si trattava in realtà di un'esigenza della __________.\nLa Corte, in definitiva, ha deciso di non credere alle dichiarazioni predibattimentali del __________ o, preferendo le lineari e convincenti dichiarazioni dei testimoni che le sono sfilati davanti.\n7.8. Un ulteriore elemento di giudizio, ancorché indiretto, è dato dal trattamento che le banche __________ e __________ hanno riservato a questi atti di pegno.\nLa __________, come dichiarato dal __________, ad un certo punto avrebbe deciso \"che questo sistema degli atti di pegno non poteva più essere accettato\" (A16, pag. 7). Ciò appare strano se si pone mente al fatto che quello della messa a pegno, fosse anche per un debito di terzi, è istituto giuridico assolutamente lecito, motivo per cui la decisione (interna) della banca di distanziarsi da tali atti riflette necessariamente, a mente della Corte, l'esistenza di qualche dubbio al riguardo della correttezza di inconsueti pegni concessi dal cliente al proprio gestore esterno. E' ben vero che la __________ ha poi attinto al pegno rilasciato dalla __________, ma l'alternativa era quella di sobbarcarsi, senza possibilità di rientro, lo scoperto in conto della __________.\nAncora più significativo è l'atteggiamento assunto da __________ nei confronti degli atti di pegno sottoscritti dai clienti per gli impegni del loro gestore. __________, direttore della sede di __________ di quell'istituto, ha dichiarato senza mezzi termini (verbale 6 marzo 2002, A18, pag. 3)\n\" che la banca non faceva comunque affidamento su questi atti di pegno …(omissis)…che questi atti di pegno non mi piacevano in quanto ci erano stati consegnati dalla signora __________ dopo l'apertura dei conti. Venivano cioè raccolti autonomamente dalla signora __________ e fatti firmare in occasione dei suoi viaggi. Non venivano quindi firmati al momento dell'apertura del conto. In questo senso posso dire che non vi facevo affidamento…(omissis)…Io non penso che la signora __________ fosse consapevole di questo atto di pegno..(omissis)...Non ho mai affrontato questa questione con i clienti in quanto per me questi atti di pegno non erano utilizzabili. In effetti non sono mai stati escussi o sfruttati. Pertanto per me era come se non esistessero\".\nSi presume che proprio lo scarso credito dato dalla __________ a questi atti di pegno abbia preservato la __________ da ulteriori imputazioni di almeno tentata truffa.\nLa differenza di comportamento della __________ segue palesemente la differente attitudine dei banchieri. La Corte non può che dedurne che in __________ la __________ non osava farli firmare ai suoi clienti, cosa che invece faceva abitualmente alla __________, presente il __________, con il quale secondo la __________ aveva \"un affiatamento perfetto\" (A8 pag. 5).\nIl tutto, seppure indirettamente, ad ulteriore riprova della natura irregolare degli stessi, e della non attendibilità del __________.\n8. Da tutto quanto precede al riguardo degli atti di pegno, la Corte ha maturato nel complesso il convincimento del fatto che essi sono stati fatti firmare dall'accusata ai suoi clienti in assenza di un accordo in tal senso, e che pertanto la loro firma è stata carpita con astuzia, confidando nel fatto che essi, stante il rapporto di fiducia nei suoi confronti e la presenza rassicurante di un direttore di banca, avrebbero firmato tutti i documenti loro sottoposti senza verifica, come in effetti è avvenuto.\nE' chiaro che ciò costituisce inganno astuto ai sensi dell'art. 146 CP, ed è evidente che la firma degli atti di pegno è un atto di disposizione patrimoniale ai sensi della medesima norma. Con la firma degli atti di pegno l'avere in conto dei firmatari è stato esposto al rischio di essere incamerato dalla banca a copertura degli impegni della __________. Tanto basta affinché debba essere ammesso anche il requisito del danno patrimoniale ex art. 146 CP anche per i clienti __________ e __________, che la banca non ha chiamato alla cassa (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna, 2002, vol. 1, n. 36 e 37 ad art. 146 CP), mentre è manifesto il danno subito da __________, i cui averi sono stati bloccati per oltre due anni dalla banca, e ancora di più da __________, alla quale sono stati addebitati a tal titolo U$ 450'790.60.\nDal profilo soggettivo la __________ ha di sicuro agito consapevolmente, non essendovi spazio per ipotesi di negligenza che risulta invero difficile da concepire in queste circostanze.\nEssa è perciò autrice colpevole delle truffe ascrittegli al punto 1.1 dell'atto di accusa 13 agosto 2002 e di quella imputatagli al punto 1.2 dell'atto d'accusa aggiuntivo."}