Richiamando l’attenuante già riconosciuta dal Tribunale Federale nella sentenza del 15.6.2006, ritenendo eccessiva la suddetta proposta di pena, propone che la pena sia contenuta in 12 mesi, da porre al beneficio della sospensione condizionale. § L'avv. DF 1, difensore di AC 1, il quale ribadisce il clima di disorientamento generale caratterizzato da tolleranza e permissivismo, instauratosi in Ticino negli anni tra il 1998 e il 2003 in relazione al commercio di canapa; ciò a parziale comprensione del comportamento della sua assistita. Conclude chiedendo che AC 1 venga condannata ad una pena detentiva non superiore a 15 mesi, sospesa condizionalmente;