, in via principale perché il fatto non sussiste (non ci sono i presupposti degli atti preparatori), subordinatamente per mancanza di prove. Per quel che riguarda invece l'episodio descritto al punto nr. 2 AA, la difesa non lo contesta anche se chiede alla Corte di considerare nell'ambito della commisurazione della pena il ruolo marginalissimo rivestito dalla sua cliente e il clima di tolleranza generalizzato di quel tempo per il "problema canapa". Tutto ciò detto il difensore ritiene la condanna di AC 1 al pagamento di una multa di fr. 50.-- più che sufficiente. Non si oppone alla confisca. Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti quesiti: