e meglio come descritto nell’atto d’accusa. 2.Di conseguenza, ritenuta la violazione del principio di celerità, AC 1 è condannato: 2.1. alla pena detentiva di mesi 12 (dodici), da dedursi il carcere preventivo sofferto; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali. 3.L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni due. 4. Deduzion fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la confisca di fr. 5'000.--. | Intimazione a: | | | | | | terzi implicati | | Per la Corte delle assise correzionali La presidente La segretaria Distinta spese: Tassa di giustizia fr.