{"Signatur": "TI_TPC_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2009-05-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TPC_001_72-2001-240_2009-05-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=101527&nX40_KEY=4933438&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cbbf1d4cc2dc576b5c0a7795edbfaff4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["72.2001.240"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 12.05.2009 72.2001.240"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale 12.05.2009 72.2001.240"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale 12.05.2009 72.2001.240"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale penale cantonale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale penale cantonale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Titolare di 2 negozi di canapaio venduto al dettaglio per mestiere 1000 kg marijuana in sacchettini e 2,5 kg di haschisch realizzando sull'arco di 4 anni una cifra d'affari di ca. fr. 3,9 mio. 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Contumace\n\n\nDalla perquisizione emergeva che, a __________, adiacente al negozio, v’era pure un bar, formalmente gestito da __________, ma materialmente riconducibile a AC 1, presso il quale era pure possibile acquistare canapa.\nIn entrambi i negozi e presso l’abitazione di AC 1 veniva rinvenuta canapa per totali kg 182 circa, nonché residui di haschisch, sostanze che venivano sequestrate e che sono in questa sede pacificamente da confiscare, insieme all’orologio in cui veniva occultato l’haschisch in vendita, al barattolo per la resina e al materiale contabile e cartaceo in atti.\nInterrogato, AC 1, così come __________ e i commessi __________, __________ e __________ ammettevano di aver venduto canapa al dettaglio sapendo che gli acquirenti la acquistavano per fumarla come stupefacente. Segnatamente AC 1 ha ammesso di aver venduto dal 1996 alla data dell’arresto in totale all’incirca 1'000 kg di canapa e ca. kg. 2,5 di haschisch.\nQuantificava in fr. 2 milioni la cifra d’affari conseguita nel 2000 per la vendita di canapa e di bevande (in particolare birra di canapa presso il bar).\nL’EFIN ha esaminato la documentazione contabile sequestrata arrivando a cifrare in fr. 3,9 milioni la cifra d’affari emergente dai documenti contabili, purtroppo incompleti.\nD’altro canto dalle deposizioni dei citati commessi è pure emerso che la cifra d’affari di fr. 1 milione all’anno per la sola vendita di canapa è attendibile. Ne deriva in diritto che l’aggravante “della realizzazione, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari” è nel concreto caso data.\n4. La proposta di pena formulata della Pubblica Accusa merita accoglimento, nonostante l’attenta e abile arringa difensiva, appena si consideri che lo smercio sull’arco di diversi anni di complessivi 1'000 kg di canapa merita senz’altro la sanzione massima che può essere inflitta da una Corte correzionale, il caso essendo in realtà per la gravità oggettiva e soggettiva di quelli che si sarebbero dovuti deferire al giudizio di una Corte criminale.\nLa proposta di pena tiene, a non averne dubbio, adeguatamente conto della riduzione di un decimo che va accordata a seguito degli insegnamenti del Tribunale federale nella sentenza del 15.6.2006 in re Z.R.\nAC 1, membro dell’Associazione svizzera del coordinamento canapa, era, all’epoca, assai addentro alle questioni (anche legali) connesse con il consumo e il commercio di detta sostanza. In particolare egli era ben informato in merito al dibattito all’epoca in corso relativo ad una eventuale depenalizzazione del consumo (e non del commercio) di canapa, depenalizzazione che non è mai andata in porto.\nIn tali circostanze che egli abbia creduto che il suo commercio fosse lecito non entra in linea di conto.\nDetta pena non può essere messa al beneficio della sospensione condizionale già per la misura ed in ogni caso la prognosi essendo per lui, di nuovo attivo nell’illecito commercio subito dopo il suo rilascio del 26.4.2001, sfavorevole. Al riguardo pesa pure il fatto che nel 2003 si sia reso latitante, che in tutti questi anni non si sia preoccupato del procedimento contro di lui pendente in Svizzera e che nemmeno abbia ritenuto di presentarsi, risp. di giustificare la sua assenza all’odierno dibattimento.\nCome già cennato, quanto in sequestro deve essere confiscato. In particolare devono essere confiscati i valori patrimoniali partitamente elencati al quesito nr. 5. Trattasi di danaro provento da reato (ovvero dalla vendita di marijuana e haschisch), non solo quello rinvenuto nei negozi (Lit. 21’752'000.- pari a fr. 16'836.05 e fr. 1'739.70), ma anche quello depositato sui due conti correnti intestati l’uno all’accusato e l’altro all’accusato e alla convivente. In effetti, stante che le entrate del bar erano deficitarie, l’unico danaro di cui ha fruito AC 1 tra il 1996 e l’aprile 2001 è stato quello ricavato dalla vendita di canapa e di haschisch (la convivente era casalinga e, aldilà della cointestazione di uno dei ccp, in realtà era AC 1 che li gestiva entrambi).\nAnche i fr. 50'000.- depositati da AC 1 presso l’__________ sono da considerarsi provento di reato, stante che -come detto- solo la vendita di canapa produsse introiti (milionari!) l’attività del bar essendo -come accertato dall’EFIN- in perdita.\nRispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che ai quesiti n. 1.2., 2.1., 2.2., 3., 4.;\nvisti gli art. 12, 21, 40, 42, 46, 47, 48, 51, 69, 70, 109 CP;\n19 cifra 1 e 2, 19a LStup;\n6 CEDU;\n9 segg., 316 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;\ndichiara e pronuncia in contumacia:\n1. AC 1 è autore colpevole di\ninfrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti\nsiccome commessa per mestiere sapendo e volendo realizzare una grossa cifra d'affari,\nper avere, senza essere autorizzato, agendo in veste di titolare e proprietario di negozi di canapaio operativi sotto la ragione sociale __________, previo acquisto, trasporto e detenzione, venduto al dettaglio ca. 1000 kg di marijuana, confezionata in sacchetti \"odorosi\" da fr. 25.- e fr. 50.- ciascuno, nonché ca. 2,5 kg di haschisch al prezzo di fr. 12.- il grammo,\nrealizzando in tal modo sull'arco di circa 4 anni una cifra d'affari di circa fr. 3,9 milioni\na __________ e a __________, nel periodo compreso fra il 1996 e il 2001,\ne meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato nei considerandi.\n2. AC 1 è prosciolto dal reato di contravvenzione alla LF stupefacenti per intervenuta prescrizione.\n3. Di conseguenza, AC 1 è condannato:\n3.1. alla pena detentiva di anni 2 (due) e mesi 8 (otto), nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;\n3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese processuali."}